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Consiglio di stato : fermo amministrativo. Giurisdizione Tributaria


Sono sempre di competenza del Giudice tributario e mai del Giudice amministrativo le controversie relative a fermi amministrativi su beni mobili per crediti di natura tributaria vantati dalla Pubblica Amministrazione . Così ha riconosciuto il Consiglio di Stato con la sentenza del 06 aprile 2010 n. 1901, con la quale ha superato l'impostazione fornita TAR della Regione Puglia secondo cui la misura di fermo di bene mobile deve qualificarsi come un provvedimento di natura amministrativa dal momento che esso si estrinseca nell'emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in maniera autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con l'imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica la temporanea privazione del diritto di godimento e il divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'asportazione del veicolo. Con l'impugnativa di tale pronuncia veniva posta in discussione il carattere amministrativo del fermo beni mobili per crediti di natura tributaria. Il Consiglio con la sentenza suindicata ha avuto modo di chiarire che ,se a partire dall' entrata in vigore dell'articolo 35, comma 26 quinquies, del Dl 223/2006 è stata espressamente prevista, con riferimento alle controversie di natura tributaria, la possibilità di impugnare dinanzi alla Commissione tributaria il provvedimento di fermo e se la giurisdizione, ai sensi dell'articolo 5 del codice di procedura civile, si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, ciò nonostante, tale diposizione non ha innovato la normativa previgente ma ha solo chiarito il riparto di giurisdizione per controversie relative a crediti di natura tributaria vantati dalla Pubblica amministrazione. Anche se la domanda è precedente all'entrata in vigore del decreto Visconti Bersani la competenza rimane sempre e comunque in capo alla giustizia tributaria.
(10/05/2010 10:00 - Autore: Elisa Barsotti) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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