Rientrano nel concetto di retribuzione e restano soggetti al regime della prescrizione dei crediti di lavoro non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro, mentre ne restano escluse le sole erogazioni originate da cause autonome o da responsabilità del datore di lavoro. Né consegue che soggiacciono alla prescrizione quinquennale i crediti per le maggiorazioni dovute ai dipendenti, retribuiti in misura fissa, in caso di coincidenza con la domenica. Nel caso di specie (Cass. sez lav. n. 17114/2009) il lavoratore dipendente conveniva in giudizio la Società sostenendo che in base ad un accordo interconfederale recepito in legge nel 1960, ove una ricorrenza nazionale o una festività fosse caduta di domenica, ai lavoratori retribuiti in misura fissa sarebbe dovuto spettare un importo ulteriore, pari ad una quota della retribuzione di fatto sosteneva, inoltre, la violazione dell'art. 36 Cost, poiché l'indennità in questione avrebbe avuto, secondo tale tesi, lo scopo di ristorare il lavoratore da un danno correlato ad un inadempimento
del datore di lavoro. La S.C. riteneva che le erogazioni in esame avessero natura non risarcitoria ma retributiva e come tali fossero sottoposte ad un regime prescrittivo quinquennale. Ciò in quanto la fattispecie non può essere assimilata all'ipotesi in cui il lavoratore abbi lavorato la domenica, senza spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso (fattispecie in cui si configura un onere risarcitorio a carico del datore di lavoro per il danno psico fisico subito, con prescrizione decennale del credito).

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