Il Legislatore italiano ha recentemente colmato la lacuna del
nostro Ordinamento in tema di molestie e, più in generale, di atti persecutori.
E' stato infatti introdotto l'art. 612 bis del codice penale (‘Atti
persecutori'), secondo il quale "Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante
e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata
da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita". Si è voluto in questo modo contrastare il fenomeno del
cosiddetto ‘stalking' (dall'inglese to stalk = molestare,
perseguitare). Mettiamo a confronto il fenomeno dello stalking con quello del
mobbing quale comportamento illecito del datore di lavoro o dei colleghi
protratto nel tempo, preordinato e finalizzato all'emarginazione o
all'eliminazione del lavoratore che ne è vittima. Nonostante l'esistenza del
fenomeno sia ormai apertamente riconosciuta dalla Magistratura del Lavoro e
nonostante un numero sempre maggiore di lavoratori affermi di essere (o di
essere stato) vittima di mobbing, nel nostro Paese manca ancora un'apposita
legge a tutela del lavoratore. Si tratta di una lacuna legislativa che ha dato
origine a un acceso dibattito tra quelli che ritengono indispensabile
disciplinare normativamente il fenomeno del mobbing e quelli che invece sono
contrari. Una delle differenze tra il mobbing e lo stalking è che in
quest'ultimo l'aggressore pone in essere la condotta persecutoria nell'ambito
della vita privata della vittima, mentre nel mobbing l'aggressore si muove
all'interno dell'ambiente di lavoro. Tuttavia, gli effetti negativi del mobbing
non sono legati soltanto alla sfera economica e professionale (ad esempio,
l'autoeliminazione della vittima che molto spesso si trova costretta a
dimettersi), ma finiscono inevitabilmente col ripercuotersi nella vita sociale,
personale, familiare del lavoratore vittima di mobbing (svilimento della
personalità e della dignità umana che può provocare disturbi psicofisici,
perdita di fiducia e di autostima, stato d'ansia, ecc.). Ecco perché, a mio
parere, quello dello stalking è un fenomeno per certi versi simile a quello del
mobbing, soprattutto per quanto riguarda gli effetti negativi sulla persona,
persona che lo Stato ha il dovere di tutelare in qualsiasi ambito della vita. Si
possano verificare episodi di stalking anche in ambito lavorativo, e non si
tratta necessariamente di episodi posti in essere dal datore o dal superiore. Si
pensi al caso di quel dipendente che, volendosi vendicare del datore di lavoro
ritenuto arrogante e autoritario, lo attacca sulla sfera privata con telefonate
continue nel cuore della notte, messaggi sms intimidatori, minacce, ingiurie,
ecc. Le caratteristiche in comune e il fatto che per lo stalking si sia ritenuto
di dover contrastare normativamente il fenomeno, ripropongono la questione sulla
necessità o meno di disciplinare normativamente anche il fenomeno del mobbing.