"Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia".
Attraverso tale principio, contenuto nella recente Sentenza n. 1758/2008, la Suprema Corte impone al genitore affidatario che intenda ottenere l'esecuzione forzata dell'obbligo contenuto nel suddetto provvedimento di adire nuovamente l'autorità giudiziaria al fine di verificare la riconducibilità degli esborsi sostenuti a quelli contemplati dal titolo.

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