In caso di sottrazione di oggetti personali in un locale pubblico, può invocarsi la responsabilità del gestore ma solo se rimangono sotto la vigilanza del cliente

Cosa succede se tornando dal buffet scopriamo che la borsa lasciata appesa alla sedia non c'è più o se il cappotto attaccato all'appendiabiti è sparito?

In sostanza, se ci viene sottratto un qualsiasi oggetto personale mentre ci troviamo in un ristorante è possibile chiedere il risarcimento dei danni subiti al gestore del locale?

In teoria sì, perché il gestore è responsabile per i furti avvenuti all'interno del proprio locale, ma bisogna fare alcuni distinguo.

Le norme di riferimento sono quelle di cui agli artt. 1783 e ss. del codice civile che disciplinano la responsabilità dell'albergatore e che vengono estese (dall'art. 1786 c.c.) anche ad altre categorie di imprenditori, tra cui i titolari di pensioni, trattorie, stabilimenti balneari e simili.

Tuttavia, mentre l'obbligo che incombe sull'albergatore ex art. 1783 c.c. per le cose portate in albergo dal cliente è più esteso (salvo le limitazioni di cui all'art. 1785 c.c.), quello che incombe sul ristoratore o il trattore, date le differenze strutturali delle due categorie nonché le diverse modalità di godimento ed esecuzione delle prestazioni, è più limitato.

La giurisprudenza ha precisato, in più occasioni, che la responsabilità del ristoratore per le cose non consegnate direttamente in custodia è circoscritta a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, appunto, il cappotto, la pelliccia, l'ombrello, il cappello, ecc.), mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto (Cass. n. 8268/1987; Gdp Napoli n. 319/2015).

Nel primo caso, la responsabilità per i beni, anche se non affidati alla custodia del titolare del locale, sussiste per l'eventuale furto di cappotti, pellicce, ombrelli, cappelli (ecc.), mentre, nel secondo, per la sottrazione (come anche la perdita o il deterioramento) di oggetti che rimangono sotto la sorveglianza del proprietario (come la borsa, il portafogli o il cellulare ad esempio), il ristoratore non può rispondere.

Così, nel tempo, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità "ex recepto" del ristoratore per il soprabito rubato che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala del ristorante (Cass. n. 10393/1991) e per il mancato ritrovamento di una pelliccia consegnata al cameriere perché venisse portata nell'apposito guardaroba, in quanto modalità di consegna tesa inequivocabilmente alla finalità della sua custodia (Cass. n. 4445/1985).

Invece, è stato ritenuto configurabile il concorso di colpa del cliente per una pelliccia sparita che il cliente stesso aveva chiesto al cameriere di un ristorante sprovvisto di guardaroba di appendere ad un attaccapanni, situato in luogo controllabile e accessibile dallo stesso. In tale ipotesi, infatti, ad assumere rilievo, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sono le modalità e il contesto in cui il cliente ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti: se cioè egli ha inteso affidarla "alla loro custodia o se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi, nel qual caso la responsabilità è quella limitata, prevista dall'art. 1783 c.c." (Cass. n. 1537/97).

Quanto alla borsa, infine, se la stessa rientra tra le cose poste sotto la sorveglianza diretta del cliente, come ad esempio nel caso in cui si riponga accanto o sotto la sedia o appesa alla stessa, l'eventuale furto della stessa o degli oggetti in essa conservati è ascrivibile alla negligenza o disattenzione nel controllo del suo proprietario (Trib. Milano 4342/2012).

 


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