L'interessato avrebbe potuto evitare di resistere in giudizio essendo il suo intervento superfluo o in ogni caso privo di vantaggio concreto
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 5479 del 19 Marzo 2015.

L'assicurato che, senza averne motivo, resiste in proprio nel giudizio avverso la domanda di risarcimento del danno promossa dal danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali da parte del proprio assicuratore. Parola di Cassazione.

Nel caso di specie, la Suprema corte ha evidenziato che, l'interessato avrebbe potuto evitare di resistere in giudizio - essendo il suo intervento superfluo o in ogni caso privo di vantaggio concreto - e per questo l'assicuratore non è obbligato a rifondere le spese processuali.

Del resto anche la polizza assicurativa per la responsabilità civile auto, in quanto contratto, soggiace agli obblighi di correttezza e buona fede previsti dal codice civile. Ciò significa che esiste a carico del beneficiario un obbligo di non aggravamento della situazione dell'assicuratore, debitore.

I principi di diritto enunciati nella sentenza in oggetto (e qui sotto allegata) sono i seguenti: "l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 cod. civ. [n.d.r. che impone all'assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno] si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui quando da tale resistenza non possa ricavare beneficio alcuno". E ancora "nell'assicurazione di responsabilità civile l'assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, cod. civ.; tale diritto deve infatti escludersi quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l'interesse né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate".

Vai al testo della sentenza 5479/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: