Il rimborso si può chiedere solo in riferimento a quegli interventi che si rivelino indispensabili ad assicurare il servizio comune

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 20988 del 6 Ottobre 2014. Quando il comproprietario, che anticipa le spese ed esegue opere di manutenzione del bene, necessarie al fine di preservare la sua destinazione d'uso, ha diritto ad ottenere il rimborso pro quota dei costi sostenuti da parte degli altri comproprietari? La pronuncia in oggetto fornisce chiare indicazioni in merito all'interpretazione dell'art. 1110 codice civile.

Nel caso di specie il comproprietario per la maggior quota (80%) di una sala cinematografica cita in giudizio il comproprietario della rimanente, domandando al giudice che gli sia liquidata la parte spettante di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della sala stessa, dato che la controparte non ha provveduto tempestivamente nell'adempiere i propri obblighi di comproprietario

La Suprema corte, nel dirimere la questione, ricorda tuttavia come, ex art. 1110 codice civile, all'avente causa spetti il rimborso soltanto in via eccezionale, "in caso di trascuranza degli altri", limitatamente alle spese necessarie "per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità", dunque solo in riferimento a quegli interventi che si rivelino indispensabili ad assicurare il servizio comune

Condizione necessaria affinchè l'interessato maturi il diritto al rimborso delle spese, o di una parte di esse, è che egli abbia preventivamente comunicato al comproprietario la necessità di procedere a quel determinato intervento

Lo stesso, inoltre - come accaduto nel caso di specie - non deve essere finalizzato ad apportare migliorie al bene ma soltanto a conservarlo per il normale utilizzo. Dal punto di vista processuale, la prova della noncuranza delle controparti grava sull'interessato al rimborso. Infine, la Cassazione sottolinea come la critica dell'interpretazione normativa fornita dal giudice del merito sia questione appunto di apprezzamento nel merito e non di legittimità, come tale insindacabile se non per inadeguatezza della motivazione o violazione di legge. In ogni caso, tale violazione deve essere individuata nello specifico dal ricorrente. Il ricorso è rigettato.


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