A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

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Immagine di copertina: opera d'arte di Bruno Greco- Varese-

Parafrasando Edward Coke potremmo dire che per ogni uomo la propria casa è come un castello. E sicuramente è il luogo in cui ognuno di noi desidera evitare problemi di ogni genere.

Ma sappiamo come ai nostri giorni sia sempre più difficile trovare un luogo così: sarà anche semplice trovare una casa in affitto ma non è raro trovarsi a dover fare i conti con rumori molesti, infiltrazioni e problemi di vario genere.


E non sempre si tratta di problemi di poco conto perché a volte potrebbero mettere a rischio persino la salute dell'inquilino


È vero, quando si sottoscrive contratto di locazione si presuppone che il conduttore lo abbia già visto e che ne conosca caratteristiche e difetti. Ma secondo una recente sentenza della cassazione (la n. 19744 del 19.09.2014), se i difetti dell'immobile incidono negativamente sul diritto alla salute, tale diritto ha una tutela che prevale su qualsiasi altra regola di diritto privato.

E così anche se il conduttore al momento della sottoscrizione del contratto sapeva già che l'appartamento presentava una serie di anomalie (nel caso di specie si trattava di problemi con la caldaia), il proprietario della casa non è esentato da responsabilità per le conseguenze che derivano dalla cattiva manutenzione dell'immobile. Il locatore dovrà quindi risarcire il danno alla salute eventualmente subito da chi abita nell'appartamento locato.


Nella fattispecie presa in esame dai giudici di Piazza Cavour un uomo era morto per avvelenamento da ossido di carbonio  e i suoi familiari avevano richiesto il risarcimento del danno.

Secondo la cassazione deve considerarsi irrilevante,  ai fini dell'accertamento della responsabilità, l'accettazione del pericolo da parte della vittima.

Testo sentenza Corte di Cassazione 19 settembre 2014, n. 19744
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