di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 27444 del 9 Dicembre 2013. La c.d. "gestione in house" - in house production - di un pubblico servizio è quella modalità di produzione di beni e servizi pubblici effettuata dalla pubblica amministrazione senza rivolgersi ad aziende esterne, ma mantenendo l'intero processo produttivo interno ai propri organi. Tale istituto ha creato in tempi recenti tensioni a livello comunitario poiché potenzialmente lesiva del principio di libero mercato - dunque, della libera concorrenza - che governa l'intero sistema economico dell'Unione. Poiché sia legittimo, tale sistema deve fondarsi su alcuni elementi fondamentali: l'assegnazione interna della produzione (organo interno o esterno all'ente, ma che risulti di totale partecipazione pubblica); il controllo effettivo svolto dalla pubblica amministrazione, lo stesso che sarebbe riservato ad un'azienda terza se il servizio fosse stato gestito in appalto; l'attività prevalente della società produttrice deve essere svolta proprio in ragione delle attività lavorative affidate dall'ente pubblico originario.

Tale inquadramento giuridico della società interessata dalla produzione non muta i doveri che la stessa ha nei confronti dei propri dipendenti: "la finalizzazione della spa alla gestione in house di un servizio pubblico locale non muta la natura giuridica privata della società con riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, ma assume rilievo nell'ordinamento nazionale e comunitario con riguardo al mercato e alla tutela della concorrenza". Conferma la Cassazione come sia onere della stessa versare i contributi previdenziali destinati alla cassa integrazione, alla mobilità, alla disoccupazione dei propri dipendenti.


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