di Luigi Del Giudice - Il reato di stalking (dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda»), disciplinato dall'articolo 612 bis del codice penale, punisce chi minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il reato di lesione personale, disciplinato dall'articolo 582 del codice penale, punisce invece chi cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p. 583], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.
In merito a quanto sopra la Cassazione Penale, con la sentenza n. 32147 ha osservato che nessun dubbio può sussistere sull'autonomia delle due distinte fattispecie delittuose, concettualmente ed ontologicamente non sovrapponibili, posto che l'evento del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. non deve necessariamente sostanziarsi in uno stato patologico potendo consistere in perdurante grave stato di ansia o di paura, ove invece l'evento del reato di lesione personale, di cui all'art. 582 cod. pen., consiste nella malattia, genericamente intesa, nel corpo o nella mente (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, rv. 250158).
I suddetti reati possono, pertanto, pacificamente concorrere, con conseguente possibilità che il reato di lesione personale possa essere posto in rapporto di connessione teleologica con l'altra fattispecie delittuosa, che, come è noto, comporta procedibilità d'ufficio dello stesso delitto di lesione personale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582-585 e 576 codice di procedura penale.

Luigi Del Giudice
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