E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 maggio 2013, n. 19384
di Luigi Del Giudice -Le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità, sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare. E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 maggio 2013, n. 19384 che sottolinea altresì che ogni conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Confermata dunque la sentenza della corte d'appello, avverso la quale proponeva ricorso per cassazione l'imputato. Infatti i giudici di merito di Venezia, pur riconoscendo un rilevante concorso di colpa della vittima, fondavano l'addebito di responsabilità mosso all'imputato sulla velocità (di 83 km orari) tenuta dallo stesso, superiore a quella imposta dal limite stradale (70 km h), inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo, oltre che sugli esiti della disposta perizia, la quale aveva accertato che, tenendo una velocità inferiore, anche se non si sarebbe potuto evitare l'impatto (essendo a tal fine necessario il contenimento della velocità in 30 km orari, in concreto non esigibile), l'urto sarebbe stato meno violento e non avrebbe avuto conseguenze letali.
Luigi Del Giudice
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