Le vacanze sono vacanze! E ognuno di noi ha diritto a soddisfare le proprie aspettative soprattutto quando sono state fatte richieste specifiche al tour operator. Ecco perché secondo la Corte di Cassazione anche il solo fatto di non aver potuto eseguire delle immersioni subacquee in vacanza può dare diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata. La vicenda esaminata dal palazzaccio riguarda un sub che aveva prenotato una settimana di viaggio a Creta dove era diretto per poter effettuare delle immersioni subacquee. Al momento della prenotazione aveva specificamente richiesto di poter effettuare delle immersioni che costituivano il motivo principale della vacanza. Sennonchè giunto in loco il sub constatava che in quel periodo le immersioni erano vietate. Inizialmente il giudice di pace
aveva riconosciuto il risarcimento danni sulla base del fatto che il tour operator non aveva avvisato il cliente del vigente divieto di immersioni subaquee. Successivamente, in grado d'appello, il tribunale di Genova, riformando la sentenza del giudice di pace, negava il diritto risarcitorio e il caso finiva quindi in Cassazione. Nel ricorso alla suprema Corte il sub faceva notare che l'agenzia avrebbe dovuto avvisarlo dell'impossibilità di fare immersioni e che, non avendolo fatto, a lui sarebbe spettato il diritto al risarcimento da vacanza rovinata. Questa tesi ha fatto breccia nei giudici della terza sezione civile della Corte che con sentenza n.4372/2012 hanno accolto il ricorso e videnziando che l'omettere informazioni rilevanti (nella specie il divieto di effettuare immersioni) costituisce "violazione di natura contrattuale".

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