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Esecuzione per consegna o per rilascio

Guida di procedura civile
L'esecuzione per consegna o rilascio è il primo tipo di esecuzione in forma specifica prevista dal codice di procedura civile agli articoli da 605 a 611

Cos'è l'esecuzione per consegna o rilascio

Con l'esecuzione per consegna o rilascio il potere di fatto sul bene oggetto di esecuzione viene trasferito da chi lo esercita a chi ha il diritto di esercitarlo.

Prima di attivarla occorre, quindi, individuare quale diritto sostanziale si vuole soddisfare mediante il procedimento esecutivo: se, ad esempio, all'avente diritto è stato riconosciuto un diritto reale sul bene, egli ne acquisterà il possesso; se, invece, gli è stato riconosciuto un diritto personale di godimento, ne acquisterà la detenzione.

Il diritto di avvalersi del procedimento di esecuzione per consegna o rilascio è individuato dall'articolo 2930 del codice civile, il quale sancisce che, se non è stato adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenerne, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile, la consegna o il rilascio forzati.

Esecuzione per consegna o rilascio: il precetto

Il precetto per consegna o rilascio deve avere, rispetto a quello che precede e annuncia l'esecuzione per espropriazione, una portata più specifica.

Più nel dettaglio, oltre al contenuto generale indicato dall'articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto con il quale si avvia tale forma di processo di esecuzione deve contenere anche la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede la consegna o il rilascio.

Inoltre, laddove il titolo esecutivo disponga circa il termine per la consegna o del rilascio, l'intimazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 605 c.p.c., va fatta con riferimento a tale termine, il quale potrebbe essere anche più lungo di quello indicato nell'articolo 482 c.p.c. 

Quale titolo esecutivo può fondare l'esecuzione per consegna o rilascio

I titoli esecutivi sui quali si può fondare l'esecuzione per consegna o rilascio sono quelli previsti dai numeri 1 e 3 del secondo comma dell'articolo 474 c.p.c. 

Si tratta, quindi, dei seguenti:

  • sentenze,
  • provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva (compreso il verbale di conciliazione),
  • atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Non costituiscono, invece, titolo esecutivo idoneo a fondare un'esecuzione per consegna o rilascio le scritture private autenticate, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia.

La consegna di beni mobili

Se l'esecuzione ha per oggetto la consegna di beni mobili, decorso inutilmente il termine previsto dal precetto per adempiere, l'ufficiale giudiziario, munito del precetto e del titolo esecutivo, si reca nel luogo dove si trovano i beni mobili e li ricerca secondo le medesime modalità che l'articolo 513 del codice di procedura civile indica per l'espropriazione mobiliare presso il debitore.

Una volta individuati, li consegna alla parte istante o alla persona da questi delegata a riceverli.

Se invece le cose da consegnare sono pignorate in virtù di una precedente e diversa esecuzione, la consegna non può avere luogo immediatamente.

Il creditore istante deve, infatti, presentare prima opposizione alla predetta esecuzione, nei modi stabiliti dal codice di rito agli articoli 619 e seguenti, per far valere le proprie ragioni.

Il rilascio di beni immobili

Nel caso, invece, in cui l'esecuzione abbia per oggetto il rilascio di beni immobili, l'intervento dell'ufficiale giudiziario è preceduto dalla notifica di un avviso alla parte che dovrà rilasciare l'immobile.

Con esso, più precisamente, si comunica a tale soggetto, con un preavviso di almeno dieci giorni, la data e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario procederà all'esecuzione  attraverso le operazioni previste dalla legge.

Nel giorno e all'ora prefissati, quindi, l'ufficiale giudiziario, sempre munito di precetto e di titolo esecutivo, si reca sul luogo dell'esecuzione e immette il creditore procedente o una persona da questi designata nel possesso dell'immobile, consegnando anche le chiavi.

Egli, inoltre, ingiunge agli eventuali detentori del bene di riconoscere nel predetto soggetto il nuovo possessore.

Nello svolgimento di tali operazioni l'ufficiale giudiziario, se occorre, può anche servirsi dell'intervento della forza pubblica a norma dell'articolo 513 del codice di rito.

I mobili estranei all'esecuzione

Può accadere che nell'immobile da rilasciare si trovino mobili che non debbano essere consegnati. In tal caso, l'ufficiale giudiziario intima alla parte che è tenuta al rilascio o alla quale i beni appartengano di asportarli entro un determinato termine.

Nel caso in cui l'asporto non viene eseguito entro il termine fissato, su richiesta e a spese della parte istante, l'ufficiale giudiziario determina il presumibile valore di realizzo dei beni, indica le spese di custodia e di asporto e, se queste ultime sono inferiori al primo, nomina un custode incaricandolo di trasportare i beni altrove.

Se non viene fatta l'istanza, manca il pagamento anticipato delle spese e non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita, i beni sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne dispone la distruzione o lo smaltimento.

Una volta che sia decorso il termine che gli è stato assegnato, il proprietario dei beni, prima che questi siano venduti o ne siano disposti lo smaltimento o la distruzione, può chiedere che gli vengano consegnati.

La vendita, invece, avviene con le stesse modalità previste per quella dei mobili pignorati. Se essa risulta infruttuosa, i beni vengono smaltiti o distrutti.

L'articolo 609 del codice di rito prevede, infine, che se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà notizia immediata dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale il pignoramento o il sequestro furono eseguiti e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

Documenti inerenti all'attività imprenditoriale o professionale

Può anche accadere che nell'immobile vengano rinvenuti documenti inerenti all'attività imprenditoriale o professionale.

Se essi non vengono asportati, sono conservati per due anni dalla parte istante o da un creditore. In difetto di istanza o di pagamento delle spese di custodia si applica, in quanto compatibile, quanto previsto per i beni mobili. Alla distruzione si procede anche una volta che sia scaduto il termine biennale.

Estinzione dell'esecuzione

Talvolta può accadere che i due tipi di esecuzione in forma specifica in analisi si estinguano.

Tale ipotesi si verifica nel caso in cui la parte istante, prima che si completi l'attività di rilascio o di consegna del bene, rinuncia al procedimento.

La rinuncia va fatta mediante uno specifico atto che deve essere notificato al debitore esecutato e consegnato all'ufficiale giudiziario che sta per procedere. 

Difficoltà durante l'esecuzione

Se durante lo svolgimento dell'esecuzione sorgono delle difficoltà la cui risoluzione non può essere ritardata, ciascuna parte processuale, sulla base dell'articolo 610 del codice di rito, può chiedere al giudice di emanare, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei necessari. 

Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili dallo stesso giudice.

Spese del procedimento

Al termine delle operazioni, l'ufficiale giudiziario redige opportuno processo verbale di tutto quanto si è svolto alla sua presenza e delle attività compiute, indicando anche le spese per l'esecuzione anticipate dal creditore istante.

Il relativo ammontare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 611 c.p.c., sarà poi liquidato dal giudice con decreto che a sua volta costituisce titolo esecutivo. 

Il ruolo del giudice dell'esecuzione

Dall'analisi delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione per consegna o rilascio, si può notare che il ruolo svolto dal giudice dell'esecuzione è del tutto secondario, al contrario di quanto accade nell'espropriazione forzata. 

Egli, infatti, interviene esclusivamente nel caso in cui insorgano contrasti e difficoltà e per liquidare le spese che la parte istante ha anticipato.

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Data: 18 agosto 2020