L'incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di pubblico servizio, per l'art. 358 del codice penale, è colui che, pur non essendo un pubblico ufficiale, svolge un servizio di pubblica utilità

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martello


Chi è l'incaricato di pubblico servizio

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L'articolo 358 del codice penale dispone che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per "pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". 

Vedi anche Chi è il pubblico ufficiale

Differenze tra pubblico servizio e funzione pubblica

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Dal dettato della norma emerge chiaramente che il pubblico servizio è, in via generale, assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, ma allo stesso tempo che esso difetta dei poteri tipici che connotano quest'ultima (e che sono quelli deliberativi, autoritativi e certificativi).

Non possono in ogni caso essere ricondotte alle attività degli incaricati di un pubblico servizio quelle che si esauriscono nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica: ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è infatti richiesto un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni "intellettuali" in senso lato (Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999).

Natura pubblicistica dell'attività svolta

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In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'articolo 358 c.p., analogamente a quanto può dirsi con riferimento ai pubblici ufficiali (di cui all'articolo 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più strettamente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione. Ciò che rileva al fine di ricondurre un determinato soggetto a tale categoria, piuttosto, è ora la sola natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Come chiarito dalla Cassazione, infatti, "al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro" (Cass. n. 11417/2003; n. 17109/2011).

Tipologie di incaricati di pubblico servizio

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Sono pacificamente considerati incaricati di pubblico servizio: gli impiegati degli enti pubblici che collaborano con i pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata e coloro i quali, pur senza formale investitura, esplichino di fatto un servizio pubblico, in ragione della connessione dell'attività con la funzione pubblica (Cass. Pen. n. 30177/2013); gli esattori delle società concessionarie di erogazione del gas; i custodi dei cimiteri e, per espressa previsione dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate.

Nel tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto la suddetta qualifica anche: agli addetti alla riscossione delle tasse automobilistiche (Cass. n. 28424/2013); ai bidelli delle scuole, perché unitamente ai compiti materiali (di pulizia e manutenzione dei locali), collaborano con i dirigenti e il personale scolastico in materia di sicurezza (Cass. n. 4814/1993); agli operatori meccanici e motoristici degli uffici provinciali delle motorizzazioni, in ragione delle "competenze tecniche ed intellettuali" richieste per l'espletamento del servizio (Cass. n. 2233/2001); ai portalettere e agli impiegati postali addetti alla regolarizzazione dei bollettini dei pacchi (Cass. n. 46245/2012); ai farmacisti (Cass. n. 7761/1987; n. 4525/1991); ai sacerdoti (Cass. n. 12/2009) e ai conduttori di programmi televisivi (Cass. n. 5508/1996).

Al contrario, in funzione delle attività meramente materiali e di ordine espletate, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa riconoscersi la qualità di incaricato di un pubblico servizio: ai dipendenti degli uffici giudiziari con funzioni di autista (Cass. n. 3282/1999); ai gestori di posto telefonico pubblico (Cass. n. 10973/1994); agli operai delle società di energia elettrica addetti al distacco della corrente (Cass. n. 2711/1996) e agli addetti ai parcheggi comunali (Cass. n. 9880/1998).

Tutela penale

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Agli incaricati di un pubblico servizio il nostro ordinamento riserva una particolare tutela giuridica.

Si pensi, ad esempio, ai comportamenti che, se posti in essere nei loro confronti (o nei confronti di un pubblico ufficiale), assumono un'autonoma rilevanza penale. Ci si riferisce, ad esempio, ai reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 336 c.p. e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 337 c.p. 

Il primo, infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio e con la reclusione fino a tre anni chi commette il fatto per costringere uno dei predetti soggetti a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso. 

L'articolo 337 del codice penale, invece, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.

In altri casi, tuttavia, la qualifica di incaricato di pubblico servizio riveste rilevanza fondamentale affinché un reato possa dirsi integrato.

Si pensi ad esempio al reato di frode in processo penale e depistaggio, di cui all'articolo 375 c.p.

Giurisprudenza su incaricato di p.s.

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Si riportano qui di seguito alcune recenti sentenze nelle quali i giudici si sono pronunciati sugli incaricati di un pubblico servizio: 

Cassazione n. 4952/2020

Il riconoscimento della qualità di incaricato di p.s. non si fonda su un canone di tipo soggettivo, implicante la verifica della natura pubblica dell'ente e del rapporto che lega il soggetto all'ente, bensì su un criterio oggettivo, connesso alla natura delle funzioni in concreto svolte, a prescindere dal fatto che possano assumere forma privatistica. A tal fine l'art. 358 cod. pen. stabilisce che sono incaricati di un pubblico servizio coloro che prestano un pubblico servizio, inteso come attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Ed allora occorre far riferimento alla nozione di pubblica funzione delineata dall'art. 357, comma secondo, cod. pen., secondo cui è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. In buona sostanza, il pubblico servizio si distingue per il fatto di essere disciplinato da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, pur non essendo connotato da poteri autoritativi o certificativi. 

Cassazione n. 13849/2017

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. 

Cassazione n. 9473/2017

La definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio, di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 cod. pen., richiamano con rinvio ricettizio le norme extrapenali che determinano la natura pubblica della funzione o del servizio e pertanto il contenuto di quelle definizioni, così ampiamente inteso, acquista natura di norma penale non solo perché i predetti articoli sono inseriti nel cod. pen., ma soprattutto perché la qualità del soggetto ivi contemplata deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo o passivo del reato; ne consegue che l'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in errore sulla legge penale. 

Cassazione n. 25054/2016

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non è necessario che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, ma è sufficiente che la qualità soggettiva lo renda credibile e idoneo a costringere all'indebita promessa o daziane di denaro o di altra utilità. 

Data: 15 febbraio 2020