Giudizio di ottemperanza: disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza e giudice dell'ottemperanza

L’art. 112, nell’introdurre le disposizioni sul giudizio di ottemperanza, il giudizio per l’esecuzione del giudicato, premette che i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. Il secondo comma dell’art. 112 elenca i casi in cui si può proporre l’azione di ottemperanza e cioè per l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, (comma 2, lett. a) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (comma 2, lett. b), delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato (comma 2, lett. c), delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere  l'adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi  alla decisione (comma 2, lett. d); dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato (comma 2, lett. e).  Come precisato dal terzo comma dell’art. 112, può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme  a  titolo  di  rivalutazione  e  interessi  maturati  dopo  il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato L’ultimo comma precisa che l’azione di ottemperanza può essere proposta anche al fine di ottenere chiarimenti in  ordine  alle modalità di ottemperanza.
L’art. 113 detta criteri per la proposizione dell’azione di ottemperanza al giudice competente. Nel caso di sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, (art. 112, comma 2, lett. a) e b) il ricorso si propone al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta. La competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza per quanto riguarda i casi previsti dal secondo comma lettere, c), d) ed e) dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.