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Il perfezionamento del contratto

Il perfezionamento del contratto non determina necessariamente la sua efficacia. Ecco con quali modalità avviene e come è possibile suddividerle 
Guida sul contratto

In aderenza al principio consensualistico, che domina la materia contrattuale, per considerare un contratto perfezionato è imprescindibile l'incontro delle manifestazioni di volontà di tutti i contraenti.

Perfezionamento ed efficacia del contratto

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A tal proposito, va sin da subito precisato che il perfezionamento del contratto non determina necessariamente la sua efficacia: potrebbe accadere, ad esempio, che il contratto stesso sia sospensivamente condizionato oppure sottoposto a un termine iniziale.

Come si perfeziona il contratto

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Il codice civile individua numerose modalità operative che determinano il perfezionamento del contratto, tra le quali la dottrina distingue quelle "a formazione istantanea" e quelle "a formazione progressiva".

Contratto a formazione progressiva

Quest'ultime si realizzano ogni qual volta la stipula del contratto avviene mediante una serie, spesso complessa e articolata, di trattative e negoziati.

Contratto a formazione istantanea

Si ha una formazione istantanea, invece, allorché il contenuto del contratto è fissato una volta per tutte, o perché le parti si trovano nello stesso luogo fisico e, quindi, si accordano nel dettaglio prima di sottoscrivere o perché si tratta di c.d. "contratto per adesione", in cui il proponente non consente che il destinatario della proposta suggerisca modifiche relative al prezzo, al bene o servizio oggetto della pattuizione o, più in generale, alle clausole predisposte dal proponente medesimo.

Modi di perfezionamento del contratto

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Come si accennava, il codice indica vari schemi aventi la finalità esclusiva di rendere perfetto il contratto (cfr. artt. 1327 e ss.), in modo da permettere all'autonomia contrattuale di esplicarsi secondo le modalità che meglio si adattano alle esigenze del caso concreto.

Tra le forme più diffuse sono da menzionare l'incontro tra due volontà equivalenti, l'adesione a un contratto aperto predisposto da un terzo (ad esempio da una ditta che ha solo interesse a vendere a un certo prezzo i suoi prodotti, a prescindere dalle qualità dell'altra parte) o l'esercizio del diritto di opzione (si pensi all'acquisto di azioni societarie da parte di chi è già socio ovvero dipendente dell'impresa in questione).

Un altro iter per perfezionare l'incontro delle volontà è quello c.d. "per facta concludentia", che si ha quando il consenso è manifestato attraverso comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare una data proposta. L'art. 1327 c.c., al proposito, stabilisce che "qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione". Per comprendere meglio in quali situazioni possa rendersi conveniente un simile schema, si pensi all'appaltatore che, di fatto, inizia a compiere le opere commissionate, assecondando tutte le richieste del committente/proponente. L'ultimo comma dell'articolo 1327, peraltro, impone all'accettante di avvertire prontamente l'altra parte dell'iniziata esecuzione, pena l'obbligo di risarcire il danno che quest'ultima abbia eventualmente subito da tale ritardo nella comunicazione.

Aggiornamento: gennaio 2020