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I requisiti del contratto e la sua nullità

Ai sensi dell’art. 1325, i requisiti essenziali del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto, sono: l'accordo delle parti (di cui agli artt. 1326 e seguenti e 1427 c.c.), la causa (ex art. 1343 e seguenti c.c.), l'oggetto (cfr. art. 1346 e seguenti c.c.) e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (di cui agli artt. 1350 e seguenti c.c.). Nel richiamare quanto già detto circa l’accordo delle parti, per quanto concerne la causa del contratto numerose sono le teorie elaborate dalla dottrina circa la sua natura giuridica e il suo fondamento. Volendo riportare in poche parole le più diffuse, secondo le teorie soggettivistiche essa rappresenta la somma degli scopi perseguiti dalle parti, mentre, secondo le tesi oggettivistiche, è la funzione obiettiva economico-sociale del negozio oppure la funzione giuridica dell'atto, intesa in senso oggettivo. Non solo dalla mancanza, ma anche dall’illiceità della causa scaturisce la nullità del contratto, vizio che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., è determinato altresì, vuoi dalla mancanza di uno dei requisiti essenziali e dalla contrarietà rispetto a norme imperative (salvo che la legge disponga diversamente), vuoi dall'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 c.c., dalla mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c. e negli altri casi stabiliti dalla legge (cfr. artt. 190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972 del codice civile).

Proseguendo nell’individuazione degli elementi essenziali del contratto, mentre l’oggetto può essere definito come il bene materiale o immateriale per conseguire il quale le parti porgono in essere il contratto, la forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei contraenti si manifesta e si rende esteriormente visibile, divenendo idonea ad assumere rilevanza giuridica. Nei casi in cui la forma è prevista a pena di nullità (c.d. forma “ad substantiam”), il che avviene, di regola, ogni qual volta il legislatore ha ritenuto importante precostituire una prova documentale circa l’avvenuta stipula (ad esempio perché trattasi di transazioni relative a cose di notevole valore, come i beni immobili), il contratto deve essere redatto secondo quella determinata forma, altrimenti sarebbe colpito dalla tipologia d’invalidità più grave che l’ordinamento giuridico contempli, come abbiamo appena visto.

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