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Il procedimento penale davanti al giudice di pace

Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, di cui al d.lgs. n. 274/2000, è un rito semplificato per i reati considerati di minore gravità.

La competenza penale del giudice di pace

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Per determinare la competenza penale del giudice di pace occorre guardare il fatto sotto due punti di vista: l'oggetto e il luogo.

Competenza per materia

L'art. 4 del decreto n. 274/2000 detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: 

  • percosse (581 c.p.), 
  • lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p., "ad  esclusione  dei  fatti  commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo  577,  secondo  comma, ovvero contro il  convivente); 
  • lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.); 
  • ingiuria (art. 594); 
  • diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); 
  • minaccia (612 comma 1 c.p.); 
  • furti punibili a querela dell'offeso (art. 626); 
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); 
  • usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
  • deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte;
  • invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; 
  • danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.); 
  • introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; 
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); 
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); 
  • deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 comma 1 c.p.); 
  • appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).

L'art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali. 

La sentenza della Corte costituzionale

Con sentenza n. 236/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

"1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [...], come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 [...], convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.;

2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...], l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4".

Competenza per territorio

Per quanto attiene invece alla competenza per territorio, l'art. 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce, quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato è stato consumato. 

Per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari la competenza è del giudice di pace del luogo ove ha la sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.

Il procedimento davanti al giudice di pace

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Analizziamo ora le peculiarità del procedimento penale innanzi al giudice di pace: 

Indagini preliminari

Una volta acquisita la notizia di reato, le indagini preliminari sono compiute del tutto dalla polizia giudiziaria. Questa, entro quattro mesi, ne riferisce l'esito, mediante relazione scritta, al PM (art. 11 D.lgs.) e, se la notizia risulta fondata, "enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati", e chiede al PM "l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini dinnanzi al giudice di pace" (art. 11 D.lgs.).

Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è fissato in quattro mesi che decorrono dall'iscrizione della notizia di reato (art. 16 D.lgs.).

Non è prevista la figura del G.I.P., le cui attribuzioni sono affidate ad un giudice di pace "del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente" (art. 5 comma 2 e 19 D.lgs).

Citazione a giudizio 

Una volta terminate le indagini, il PM potrà o richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale, "formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato" (art. 15 D.lgs.)

In quest'ultima ipotesi il pubblico ministero provvede a citare l'imputato dinnanzi al giudice di pace.

Presentazione immediata dell'imputato

Per i reati procedibili d'ufficio è previsto che, in caso di flagranza di reato o quando vi è evidenza della prova, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

Il PM autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione.

Se ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza e non è possibile attendere la fissazione dell'udienza o se l'imputato è sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula anche la richiesta di citazione contestuale per l'udienza. Il pubblico ministero, se ritiene che ne sussistono i presupposti, rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per  l'udienza.

Il giudizio a presentazione immediata si svolge ai sensi dell'art. 32-bis del d.lgs. n. 274/2000.

Ricorso della persona offesa

Il D.lgs. 274/2000, inoltre, prevede la possibilità per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito: tale facoltà è ammessa nei soli casi di reati perseguibili a querela (art. 21 D.lgs.).

Il ricorso va comunicato al PM; dopodiché va presentato a cura dell'istante nella cancelleria del giudice territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, unitamente alla prova dell'avvenuta comunicazione (art. 22 D.lgs.)

Se la parte offesa ha inoltre intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso medesimo (art. 23 D.lgs.).

Il giudice di pace, quando ritiene che il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, che non ricorra un'ipotesi di incompetenza per materia o per territorio, convoca le parti in udienza entro il termine di venti giorni dal deposito del ricorso (art. 27 D.lgs.).

Il decreto e il ricorso vanno notificati a cura del ricorrente al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore venti giorni prima dell'udienza (art. 27 D.lgs.).

Il tentativo di conciliazione

Una delle peculiarità di questo procedimento è data dal tentativo di conciliazione delle parti che il giudice di pace promuove all'udienza di comparizione, quando si tratta di reati perseguibili a querela

L'art. 29 del D.lgs. 274/2000 prevede inoltre che il giudice possa rinviare l'udienza, purché per un periodo non superiore a due mesi, al fine di favorirlo.

Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che attesta la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione.

In questo caso verrà emessa sentenza di non doversi procedere.

In mancanza di conciliazione, si dichiara l'apertura del dibattimento prima della quale l'imputato è ammesso a presentare domanda di oblazione (art. 29 D.lgs.).

L'apertura del dibattimento

Dichiarata l'apertura del dibattimento, "se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti" e invita le parti ad indicare gli atti che vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, secondo le disposizioni previste dall'art. 431 c.p.p. (art. 29 D.lgs.).

L'art. 32 comma 1 del D.lgs. 274/2000 prevede inoltre che "sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori". 

La sentenza

Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice pronuncia sentenza la cui motivazione è "redatta in forma abbreviata" e "depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo", quando non è dettata direttamente a verbale. 

Va considerato che per tutto ciò che non è previsto dal D.lgs. 274/2000 in questo tipo di procedimento si osservano, in quanto compatibili le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fatta eccezione per: l'incidente probatorio; l'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto; le misure cautelari personali; la proroga del termine per le indagini; l'udienza preliminare; il giudizio abbreviato; l'applicazione della pena su richiesta; il giudizio direttissimo; il giudizio immediato; il decreto penale di condanna. 

Definizioni alternative del procedimento

Gli art. 34 e 35 del D.lgs. 274/2000 prevedono le seguenti due modalità di definizione alternativa del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace: 

  • esclusione della procedibilità quando il fatto è di particolare tenuità;
  • estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

Le sanzioni

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Dinnanzi al giudice di pace non trovano applicazione le pene detentive, ma solo quelle pecuniarie e nei casi di maggiore gravità sono previste le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. 

Non è ammessa la sospensione condizionale della pena e l'applicabilità delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689 del 24 novembre 1981.

Data: 24 maggio 2021