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Il giudizio abbreviato

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
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Il giudizio abbreviato:

Il giudizio abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare, allo stato degli atti, fatte salve alcune eccezioni (art. 438 c.p.p.).

La richiesta di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le conclusioni.

Il giudice è obbligato ad accoglierla e a celebrare il rito abbreviato.

Il beneficio che ne deriva per l’imputato è una riduzione di un terzo della pena che gli sarebbe altrimenti applicata.

L’art. 438 co. 5 c.p.p. prevede inoltre che l’imputato possa subordinare tale richiesta "ad un’integrazione probatoria, necessaria ai fini della decisione". In tal caso il giudice accoglie la richiesta qualora l’integrazione appaia necessaria e non contrastante con la finalità di economia processuale cui è diretto il rito speciale. Il PM potrà, in caso di accoglimento, chiedere l’ammissione della prova contraria.

In ogni caso, se l’istanza di rito abbreviato condizionato all’integrazione probatoria viene respinta, può essere riproposta fino alla formulazione delle conclusioni (art. 438 ult. co.c.p.p.).

Per il giudizio abbreviato si osservano, fatte salve alcune eccezioni e in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare e lo svolgimento avviene in camera di consiglio o, in pubblica udienza, qualora ne sia fatta richiesta da tutti gli imputati.

Al termine il giudice pronuncerà sentenza di assoluzione o sentenza di condanna e in quest’ultima ipotesi "la pena che il giudice determina, tenuto conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo (art. 442 co. 3).

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