Indice delle guide di diritto penale
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PERMESSI PREMIO
L’art. 30
ter stabilisce che ai condannati che hanno tenuto una regolare condotta durante l’esecuzione della pena (8° comma) e che non risultano essere socialmente pericolosi, possono essere concessi i cd. permessi premio dal Magistrato di Sorveglianza sentito il Direttore dell’Istituto penitenziario. Tali permessi si prefiggono il fine di consentire ai condannati di coltivare, fuori dall’Istituto penitenziario, interessi affettivi, culturali, di lavoro ecc.
La durata dei permessi non può essere superiore ogni volta a 15 giorni e non può comunque superare la misura complessiva di 45 giorni in ciascun anno di espiazione della pena.