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Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono del provvedimenti che possono essere applicati agli autori di un reato che sono considerati socialmente pericolosi

Misure di sicurezza: presupposti

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Le misure di sicurezza possono affiancarsi o sostituirsi alla pena principale e si applicano in presenza di due presupposti:

  • il destinatario deve essere socialmente pericoloso (requisito soggettivo)
  • il destinatario deve aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato (requisito oggettivo).

Durata delle misure di sicurezza

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La durata dell'applicazione delle misure di sicurezza è fissata dalla legge solo nel minimo, in misura variabile per ciascuna di esse. 

Circa il termine massimo di applicazione delle misure di sicurezza, invece, il codice penale non dice nulla, in quanto è impossibile determinare in anticipo la cessazione della pericolosità  del soggetto destinatario delle stesse. Ai sensi dell'art. 207 c.p., del resto, tali misure non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

Se, alla scadenza, la pericolosità persiste, la misura viene rinnovata; in caso contrario (ovvero in caso di cessazione) essa può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente anche prima della scadenza (ma mai prima della sua durata minima).

Misure di sicurezza: tipologie

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Le misure di sicurezza sono di due tipi:

a) personali: limitano la libertà personale del soggetto;
b) patrimoniali: incidono solo sul patrimonio del soggetto.

Misure di sicurezza personali

Le misure di sicurezza personali, a loro volta, si distinguono in misure detentive e misure non detentive, a seconda che il soggetto cui le stesse sono destinate sia detenuto in un istituto o sia sottoposto a un regime di libertà   vigilata, al divieto di soggiorno o al divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche. E' una misura di sicurezza personale non detentiva anche l'espulsione dallo Stato dello straniero. 

Tra gli istituti nei quali è possibile "scontare" una misura di sicurezza personale detentiva troviamo, oggi, la colonia agricola, la casa di lavoro e le cc.dd. REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). Queste ultime hanno sostituto le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari, chiusi definitivamente il 31 marzo 2015.

Misure di sicurezza patrimoniali

Le misure a carattere patrimoniale sono invece la cauzione e la confisca di beni o strumenti utilizzati per commettere il reato oppure prodotti dal reato stesso.

Si distinguono dalla pena in quanto le misure di sicurezza non hanno funzione strettamente punitiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo. 

Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), non hanno una durata fissa (caratteristica invece della pena) e la loro applicazione presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità  sociale del soggetto.

Misure di sicurezza e misure di prevenzione

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Le misure di sicurezza devono essere tenute ben distinte dalle misure di prevenzione, che sono dei provvedimenti special-preventivi che perseguono il fine di evitare che determinati soggetti, considerati socialmente pericolosi, commettano dei reati.

La differenza sta nel fatto che, mentre le misure di sicurezza, come visto, hanno tra i presupposti la commissione da parte del destinatario di un fatto di reato, le misure di prevenzione non richiedono tale condizione ma "solo" la sussistenza di specifici indizi di pericolosità individuati dalla legge.

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Data: 15 aprile 2020