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Misure di sicurezza

A cura dell'Avv. Cristina Matricardi
Indice delle guide di diritto penale
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MISURE DI SICUREZZA
Sono dei provvedimenti speciali la cui applicazione è prevista dal Codice Penale nei confronti degli autori del reato che sono considerati socialmente pericolosi. Le misure di sicurezza possono affiancarsi o sostituirsi alla pena principale (ai soggetti non imputabili).
Le misure si applicano quando il soggetto è socialmente pericoloso (requisito soggettivo) e ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato (requisito oggettivo).
La durata dell’applicazione di tali misure è fissata dalla Legge nel minimo, ma resta indeterminata nel massimo e ciò in quanto è impossibile determinare in anticipo la cessazione della pericolosità del soggetto. Ai sensi dell’art. 207, infatti, tali misure non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
Se la pericolosità persiste, la misura viene rinnovata in caso contrario (ovvero in caso di cessazione) la misura può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente anche prima della scadenza.
Le misure di sicurezza sono di due tipi:
a) personali: limitano la libertà personale del soggetto;
b) patrimoniali: incidono solo sul patrimonio del soggetto.
Quelle personali a loro volta si distinguono in misure detentive e misure non detentive, in base al fatto che il soggetto sia detenuto in un istituto (riformatorio giudiziario, ospedale psichiatrico giudiziario, casa di cura e di custodia, colonia agricola, casa di lavoro), o sia sottoposto a un regime di libertà vigilata, al divieto di soggiorno, al divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l’espulsione dallo Stato dello straniero.
Le misure a carattere patrimoniale sono invece la cauzione e la confisca di beni o strumenti utilizzati per commettere il reato oppure prodotti dal reato stesso.
Si distinguono dalla pena in quanto le misure di sicurezza non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo. Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), non ha una durata fissa (caratteristica invece della pena) e l’applicazione presuppone l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

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