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La pena

A cura dell'Avv. Cristina Matricardi
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LA PENA
E’ la sanzione prevista che lo Stato, a mezzo dell’Autorità Giudiziaria all’autore di un fatto illecito. La pena svolge diverse funzioni: da un lato quella di punire il colpevole per il reato commesso mentre dall’altro lato ha funzione rieducativa che mira alla riabilitazione del reo e al suo reinserimento in società.
Il cd. doppio binario della pena previsto dal Codice, risponde al principio previsto dalla Costituzione che, all’art. 27, terzo comma, stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti disumani e che debbono tendere alla rieducazione del condannato in modo da consentirgli il reinserimento nella società una volta scontata la pena.
La prevenzione generale viene affidata alla pena mentre la prevenzione speciale è affidata alle misure di sicurezza.
Le pene sono distinte in principali (vengono inflitte dal Giudice in sentenza di condanna), in accessorie (derivano automaticamente dalla condanna anche senza una espressa previsione in tale senso, es. l'interdizione dai pubblici uffici) e in sostitutive (delle pene principali detentive che, in presenza di determinate condizioni, vengono inflitte in sostituzione delle pene detentive brevi).
In base a quanto disposto dall’art. 17 c.p., le pene previste per i delitti sono la pena di morte, l’ergastolo, la reclusione e la multa mentre per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. Il successivo articolo 18 prevede poi che le pene detentive sono quelle dell’ergastolo, della reclusione e dell’arresto mentre quelle pecuniarie sono la multa e l’ammenda.
Le pene detentive consistono nella privazione e/o limitazione della libertà personale, mentre quelle pecuniarie colpiscono il patrimonio del reo.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 27 della Costituzione, la pena è personale (principio della personalità della pena) e pertanto potrà essere inflitta solo all’autore del reato.
La pena può essere inflitta solo dall’Autorità Giudiziaria (che la infligge con la garanzia del procedimento penale) e nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge (principio della legalità della pena) che stabilisce poi anche i casi per cui la pena può essere revocata.
La pena è inderogabile e proporzionata al reato.

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