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Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Titolo IX
Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale (artt. 519-526 abrogati)

Art. 519. Della violenza carnale.

Art. 520. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.

Art. 521. Atti di libidine violenti.

Art. 522. Ratto a fine di matrimonio.

Art. 523. Ratto a fine di libidine.

Art. 524. Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio.

Art. 525. Circostanze attenuanti.

Art. 526. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.

Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale

Art. 527. Atti osceni.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

Art. 529. Atti e oggetti osceni: nozione.

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Art. 530. Corruzione di minorenni. (abrogato)

Art. 531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. (abrogato)

Art. 532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. (abrogato)

Art. 533. Costrizione alla prostituzione. (abrogato)

Art. 534. Sfruttamento di prostitute. (abrogato)

Art. 535. Tratta di donne e di minori. (abrogato)

Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. (abrogato)

Art. 537. Tratta di donne e di minori commessa all'estero.

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

Art. 538. Misura di sicurezza.

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 539. Età della persona offesa. (abrogato)

Art. 540. Rapporto di parentela.

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.
Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali. (abrogato)

Art. 542. Querela dell'offeso. (abrogato)

Art. 543. Diritto di querela. (abrogato)

Art. 544. Causa speciale di estinzione del reato. (abrogato)



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