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Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costumeTitolo IX Capo I - Dei delitti contro la libertà sessuale (artt. 519-526 abrogati) Art. 519. Della violenza carnale. Art. 520. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. Art. 521. Atti di libidine violenti. Art. 522. Ratto a fine di matrimonio. Art. 523. Ratto a fine di libidine. Art. 524. Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio. Art. 525. Circostanze attenuanti. Art. 526. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale Art. 527. Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti
osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli
pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista,
detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od
altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi
a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. Art. 529. Atti e oggetti osceni: nozione. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti
che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Art. 530. Corruzione di minorenni. (abrogato) Art. 531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. (abrogato) Art. 532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. (abrogato) Art. 533. Costrizione alla prostituzione. (abrogato) Art. 534. Sfruttamento di prostitute. (abrogato) Art. 535. Tratta di donne e di minori. (abrogato) Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. (abrogato) Art. 537. Tratta di donne e di minori commessa all'estero. I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero. Art. 538. Misura di sicurezza. Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536. Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti Art. 539. Età della persona offesa. (abrogato) Art. 540. Rapporto di parentela. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è
considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante
o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla
filiazione legittima. Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali. (abrogato) Art. 542. Querela dell'offeso. (abrogato) Art. 543. Diritto di querela. (abrogato) Art. 544. Causa speciale di estinzione del reato. (abrogato)
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