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Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica AmministrazioneTitolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione Art. 731. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30. Art. 732. Omesso avviamento dei minori al lavoro. (abrogato) Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.
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