Mantenere la restrizione del recluso al 41-bis se anziano e malato può essere contrario al senso di umanità

di Marina Crisafi - Apertura nei confronti del differimento della pena o della concessione dei domiciliari per Totò Riina, date le precarie condizioni di salute. A sancirla è la prima sezione penale della Cassazione, che con la sentenza n. 27766/2017 depositata oggi (e qui sotto allegata) ha accolto il ricorso presentato dai legali del boss, annullando con rinvio la decisione del tribunale di sorveglianza di Bologna.

La decisione

La Cassazione, ricorda che la dignità dell'esistenza va rispettata anche in carcere, perché mantenere la restrizione di un soggetto, nonostante il decadimento fisico, può essere contrario al senso di umanità. Per cui, anche al detenuto così pericoloso da ritrovarsi recluso al 41-bis non può essere negato il diritto di morire dignitosamente. In caso contrario, sottolineano gli Ermellini, il mantenimento della restrizione in carcere potrebbe risolversi in una detenzione inumana, come tale vietata dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. E a tal fine, non conta che le condizioni di salute del recluso (come nel caso di specie) siano continuamente monitorate. Così, per l'ex capo di Cosa Nostra, ormai in età avanzata e non più in grado di deambulare, si potrebbero aprire le porte del carcere. La parola ora passa al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 27766/2017

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