L'affidamento condiviso paritario comporta anche il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore quando tiene con sé il piccolo

di Valeria Zeppilli - Il Tribunale di Lecce, con la sentenza numero 2000/2017 (qui sotto allegata), ha per la prima volta riconosciuto l'affidamento condiviso paritario dei minori di una coppia, nell'ambito di un giudizio di separazione.

Il giudice, in particolare, dopo aver accertato che tra i coniugi era cessata qualsivoglia comunione materiale e spirituale e che la convivenza tra i due era pertanto divenuta intollerabile, ha omologato le condizioni stabilite tra gli ex, che, con riferimento al figlio minore, si erano orientati verso una permanenza equilibrata del piccolo con il padre e con la madre.

Affidamento condiviso paritario

Sulla scia di un'interpretazione dell'affidamento condiviso che sta prendendo sempre più piede (in quanto considerata maggiormente corrispondente al dettato normativo) e che è stata recepita da alcuni Tribunali anche formalmente con la predisposizione di apposite linee guida (leggi: "Affido condiviso: addio al collocamento prevalente" e "Affido condiviso: anche il tribunale di Salerno dice addio al genitore collocatario"), i due coniugi, nel caso di specie, hanno infatti stabilito che il figlio sarà domiciliato presso entrambi e potrà frequentarli liberamente secondo le proprie esigenze e in accordo con gli stessi. 

In difetto di accordo, il piccolo trascorrerà dal lunedì al giovedì sino all'uscita di scuola con un genitore e dal giovedì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina con l'altro, alternativamente. Come al solito, poi, si prevede che il piccolo trascorrerà le feste alternativamente con la mamma e con il papà.

Mantenimento diretto

Le particolari modalità di collocazione del minore, stabilite dai coniugi in sede di separazione e omologate dal Tribunale, si riflettono anche nell'obbligo di mantenimento del figlio, che avverrà in maniera diretta: ciascuno dei genitori, infatti, è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili.

Si ringrazia l'Avv. Stefano Martina per la cortese segnalazione

Trib. Lecce 2000/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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