Il traffico di influenze illecite, ex art. 346-bis del codice penale, è il reato commesso da chi si fa promettere o dare denaro o altri vantaggi sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio

Cos'è il traffico di influenze illecite

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Il traffico di influenze illecite, introdotto dalla legge n. 190/2012 e recentemente modificato dalla legge n. 3/2019, è il reato commesso da:

  • chi si fa promettere o dare, anche per altri, denaro o altri vantaggi patrimoniali sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322-bis del codice penale, come prezzo della propria mediazione illecita;
  • chi, sempre sfruttando le predette relazioni, si fa promettere o dare denaro o altre utilità per remunerare il pubblico funzionario affinché questi compia un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o ometta o ritardi un atto del suo ufficio;
  • chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Elementi del reato

Il reato in analisi, così come regolamentato nel codice penale italiano, è un reato comune, di pericolo, commissivo, a struttura complessa, di danno e a condotta alternativa. Il tentativo è configurabile e l'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico, ovverosia dalla consapevolezza dell'idoneità della mediazione a raggiungere il risultato promesso.

Aspetti procedurali

Da un punto di vista procedurale, il reato in commento è procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato dal reato di traffico di influenze illecite è rappresentato dalla correttezza, dall'autonomia, dall'imparzialità e dal buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni.

La norma

A punire il traffico di influenze illecite è l'articolo 346-bis del codice penale, il quale così dispone:

"1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Consumazione del reato

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Il traffico di influenze illecite si consuma nel momento, e nel luogo, in cui il privato e il "mediatore" raggiungono il loro accordo, senza che sia necessario che l'atto oggetto dell'accordo sia stato effettivamente posto in essere.

L'influenza esercitata dal mediatore, infatti, deve essere effettiva e concretamente esercitabile, ma non necessariamente esercitata.

La pena per il traffico di influenze illecite

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La pena base prevista per il reato di traffico di influenze, in forza delle recenti modifiche legislative, è quella della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Tuttavia, lo stesso articolo 346-bis prevede alcuni casi di aumento o di diminuzione della stessa.

In particolare, la pena è aumentata in due ipotesi:

- se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

- se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie

- se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

Rapporto tra traffico di influenze e corruzione

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Il traffico illecito di influenze non è altro che un'anticipazione della punizione della corruzione, in quanto con la sua previsione quale autonoma fattispecie delittuosa il legislatore ha voluto garantire una tutela penale anche prima che l'accordo corruttivo produca i suoi effetti.

Tale reato quindi, anche per espressa previsione normativa, si pone in rapporto di subordinazione con il reato di corruzione propria e con il reato di corruzione impropria.

A tal proposito si segnala quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 11808/2013, nella quale si afferma che "il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis codice penale, introdotto dalla Legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria - come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis comma 1 - non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato".

Rapporto tra traffico di influenze e millantato credito

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Un'altra figura affine al reato in analisi ma da tenere ben distinta dallo stesso è il millantato credito, sanzionato dall'articolo 346 del codice penale.

Le differenze vanno ravvisate, innanzitutto, nella differenza dei rapporti tra l'intermediario e il pubblico agente, che nel millantato credito devono essere solo vantati, mentre nel traffico di influenze devono essere esistenti. Con la prima fattispecie delittuosa, peraltro, è difeso il buon nome dell'amministrazione, mentre con la seconda la sua correttezza e la sua autonomia.

Inoltre, mentre nel millantato credito vi è un inganno ai danni del privato, nel traffico di influenze tale componente manca, tanto che anche il privato è chiamato a rispondere penalmente in concorso con il mediatore.

Tutto ciò si riversa nelle conseguenze sanzionatorie, che sono più pesanti per il millantato credito.

Si segnala, a tal proposito, che la Corte di cassazione, nella sentenza numero 51688/2014, ha affermato che "le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346 c.p., commi 1 e 2, devono, dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite".

Giurisprudenza

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Ecco alcune massime rilevanti in materia di traffico di influenze illecite:

Cassazione n. 1182/2022

Si è da più parti affermato in maniera condivisibile, quanto alla offensività ed alla lesione del bene giuridico, che l'art. 346-bis cod. pen. incrimina attualmente condotte prodromiche a più gravi fatti, secondo la tecnica della anticipazione della tutela; una tutela avanzata dei beni della legalità e della imparzialità della pubblica amministrazione rispetto ad una tipo criminoso obiettivamente non omogeneo. L'ampliamento della clausola di sussidiarietà dell'art. 346-bis cod. pen., oltre ad escludere il concorso tra il traffico di influenze e le più gravi ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e di corruzione in atti giudiziari, assume rilievo anche in ordine ai delitti di cui agli artt. 318 e 322-bis cod. pen.

Cassazione n. 12095/2020

La legge 3 del 2019, in luogo dell'equivoco riferimento alla millanteria, contenuto nell'originaria fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen., contrapposta allo sfruttamento di relazioni esistenti, ha incluso nell'unica fattispecie di cui al riformulato art. 346-bis, cod. pen., sia la relazione asserita sia quella esistente, nel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacità, in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell'esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ciò significa che la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e sfruttamento della capacità di influenza dall'altro, in quanto quest'ultima costituisca un dato che non necessiti di specifica illustrazione ma possa dirsi il presupposto anche implicito dell'intercorsa pattuizione o comunque della dazione.

Cassazione n. 5221/2020

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1, lett. s), e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis c.p., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte già previste in detta norma penale, incluse quelle di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.

Cassazione n. 17980/2019

In relazione alla condotta di chi, vantando un'influenza - effettiva o meramente asserita - presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. formalmente abrogata dall'art. 1, comma 1 lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e la fattispecie di cui all'art. 346-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge.

Cassazione n. 53332/2017

Il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) si distingue da quello di millantato credito (art. 346 c.p.), essenzialmente per il fatto che nel primo, a differenza che nel secondo, le relazioni tra il mediatore ed il pubblico agente debbono essere effettivamente esistenti e tali da rendere oggettivamente possibile la illecita attività di mediazione; del che dev'essere consapevole, per rispondere del reato, anche colui che dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Cassazione n. 4113/2017

Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.

Cassazione n. 11808/2013

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis c.p., così come introdotto dall'art. 1 comma 75 l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, alterato e non partitario, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato.

Valeria Zeppilli

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