Per la CTP di Savona, il pdf allegato manca dei requisiti necessari per il documento informatico

di Lucia Izzo - È nulla l'intimazione di pagamento inviata con PEC, poichè il pdf allegato non può considerarsi un valido documento informatico e non ne è garantita la genuinità. 


Questo è quanto emerge da due sentenze, n. 100 (qui sotto allegata) e 101/2017 che la CTP di Savona ha depositato il 10 febbraio scorso, pronunciandosi sul tema della validità procedimentale delle cartelle esattoriali notificate via PEC.


Alla società contribuente erano state notificate nove cartelle di pagamenti relative alle annualità 2006, 2010 e 2011 (riguardanti vari tributi tra cui Ires, Iva, Irpef e Irap) a cui si aggiungevano due avvisi di intimazione (per Irpef e Irap).


La ricorrente chiede l'annullamento di alcune cartelle, asserendo che queste non sono mai state notificate, e invoca la nullità dell'intimazione di pagamento in quanto notificata via PEC, trasmissione che non avrebbe garantito il valore di certezza e corrispondenza e sarebbe stata, oltretutto, mancante della firma digitale.


Per le cartelle esattoriali di cui si chiede l'annullamento, asserendo la mancata notifica delle medesime, nulla può eccepirsi ad Equitalia, secondo i giudici, poichè è stato dimostrato che queste sono state regolarmente notificate sia tramite PEC che a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.


Invece, quanto all'annullamento dell'intimazione di pagamento notificata via PEC, coglie nel segno l'argomento contestato dal difensore Giuseppe Lepore. Si tratta, come evidenzia la Commissione stessa, di materia recentemente introdotta e sulla quale non vi è giurisprudenza univoca: il problema non è la comunicazione PEC in sè, quanto il documento in pdf allegato alla comunicazione certificata che contiene la cartella vera e propria e che, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, non rappresenterebbe un valido documento informatico, ma una mera copia.


La Commissione fa proprie le conclusioni della perizia tecnica di parte, avverso la quale nulla ha eccepito Equitalia, secondo la quale era stato attestato che i documenti inviati via PEC, scrupolosamente analizzati, sarebbero stati "del tutto carenti di quelle procedure atte a garantire la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale". 


Ancora, i documenti sono stati ritenuti non rispondenti a "criteri di univocità e di immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e di corrispondenza", come, peraltro, confortato dall'assenza dall'attestazione di conformità, requisiti che, invece, sono indefettibilmente previsti dalle disposizioni normative.


La Commissione rammenta che "l'argomento relativo alla firma digitale e dei requisiti informatici è stato da ultimo ben dettagliato nella deliberazione 45 del 21 maggio 2009 da parte del Centro nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del presidente del consiglio del 22 febbraio 2013".


In sostanza, la Commissione ritiene di dover annullare l'intimazione di pagamento per nullità della notifica, decisione che appare fondata sull'assunto che l'allegato in pdf, lungi dal rappresentare giuridicamente un documento informativo, sia invece una mera copia informatica priva di valore probatorio.


CTP Savona, sent. n. 100/2017

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