Ai dialetti nei quali si divide tale lingua spettano i diritti riconosciuti alle minoranze linguistiche

di Valeria Zeppilli - Gli atti del procedimento indirizzati ad un soggetto appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta devono essere tradotti, se ne fa richiesta, a pena di nullità. A questo principio, già sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 51812/2014, si aggiunge oggi un nuovo tassello: anche il sardo, in tutte le sue declinazioni, rientra nella nozione tecnica di lingua utilizzata da una minoranza linguistica.

Con la sentenza numero 45216/2016 depositata il 26 ottobre (qui sotto allegata), i giudici di legittimità hanno accolto, sotto questo aspetto, il ricorso di un cittadino che lamentava l'omessa traduzione in sardo, nonostante la sua richiesta, del decreto di citazione in appello a lui indirizzato.

A riconoscere il sardo quale minoranza storica, ricordano i giudici, è la legge numero 482/1999, che non ha operato alcuna distinzione tra i vari dialetti nei quali si divide tale lingua. Affinché, però, il diritto a vedersi applicate le norme poste a tutela delle minoranze linguistiche possa essere legittimamente esercitato è necessario che il cittadino sardo fornisca la prova che il territorio nel quale risiede sia formalmente incluso tra quelli individuati dai provvedimenti amministrativi provinciali o comunali previsti dalla stessa legge. Tali provvedimenti, infatti, non devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice in quanto non hanno natura normativa.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente aveva prodotto dinanzi alla Corte d'appello la deliberazione del Consiglio provinciale di Oristano n.9 del 2 febbraio 2001, con la quale il suo luogo di residenza era stato incluso tra quelli i cui residenti possono invocare l'applicazione delle disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche.

Tanto basta per la Corte ha ritenere nullo il decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Al di là della particolare tematica sulla quale ci siamo soffermati, la pronuncia in commento, che tocca diverse altre questioni, è interessante perché è l'ultima tappa di una vicenda che ha fatto molto parlare: quella che ha preso le mosse dall'iniziativa di un indipendentista sardo, volta al riconoscimento dell'isola Mal di Ventre come Repubblica Indipendente di Malu Entu.

Nel procedimento in esame i ricorrenti erano stati accusati del reato di invasione di terreni destinati a uso pubblico, del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

e del reato di cui all'articolo 181, comma 1-bis, lett. a), del decreto legislativo n. 42/2004. Essi, infatti, erano approdati su una zona di proprietà del demanio marittimo nelle parti relative ai lidi e agli arenili e della Turistica Cabras s.r.l. per la restante area ed avevano invaso una porzione di arenile, apportandovi diverse modifiche e rivendicando un'occupazione stabile dell'isola, anche dopo l'intervento della polizia municipale. Nonostante la mancanza di autorizzazione paesaggistica, i ricorrenti avevano poi installato anche una pala eolica dell'altezza di circa 2 m in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La Cassazione ha confermato la prescrizione di alcuni dei capi di imputazione, ma non di tutti con la conseguenza che la vicenda non finisce qui: su alcune questioni, che coinvolgono anche l'imputato che ha chiesto la traduzione, la Corte d'appello deve tornare a pronunciarsi.

Corte di cassazione testo sentenza numero 45216/2016
Valeria Zeppilli

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