La CGUE ha chiarito come va calcolata, a seconda dei casi, la somma da corrispondere ai passeggeri vittime di downgrading

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza resa il 22 giugno 2016 nella causa C-255/2015 (qui sotto allegata), la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha affrontato il caso del cosiddetto downgrading, ovverosia il caso in cui un passeggero aereo sia sistemato in una classe inferiore rispetto a quella prevista in prenotazione.

In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito quali sono le modalità con le quali, ai sensi della normativa UE, va determinato il rimborso dovuto al viaggiatore coinvolto nel disguido.

La norma da prendere come riferimento è il regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che ha istituito le regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri sia in caso di negato imbarco, sia in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 paragrafo 2 e dell'articolo 2 lettera f) di tale regolamento, per la Corte di giustizia il prezzo da prendere in considerazione per determinare il rimborso è quello del volo sul quale è stato sistemato in classe inferiore.

Fa però eccezione il caso in cui il prezzo sia riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su tale volo: in tale ipotesi, infatti, il parametro per la determinazione del rimborso va individuato sulla parte di prezzo corrispondente al "quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto".

Nella stessa occasione, i giudici dell'Unione Europea hanno avuto modo di chiarire che, per il rimborso in caso di downgrading, occorre fare riferimento esclusivamente al prezzo del volo. Restano invece escluse le tasse e le imposte che il biglietto indichi.

Ciò fatto salvo il caso in cui l'esigibilità o l'importo di tali voci derivino dalla classe per la quale il biglietto era stato acquistato.

Oggi quindi, grazie alla pronuncia della Corte di giustizia, finalmente le "vittime" di downgrading hanno una base solida e incontestabile sulla quale fondare le loro pretese.

CGUE testo sentenza 22 giugno 2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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