Se si interrompe l'azione furtiva e c'è l'intervento immediato della polizia l'arresto va convalidato come effettuato da quest'ultima

di Marina Crisafi - Ogni libero cittadino ha facoltà di arrestare qualcuno, consegnando senza ritardo l'arrestato e il corpo del reato alla polizia giudiziaria. Così dispone espressamente l'art. 383 c.p.p. Deve trattarsi però di un delitto perseguibile d'ufficio e l'improvvisato "poliziotto" deve beccare il reo in flagranza di reato. Se invece l'azione delittuosa viene interrotta e al contempo viene allertata la polizia giudiziaria che interviene immediatamente, non è integrato l'arresto da parte di privati. Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 13001/2016 (depositata il 31 marzo e qui sotto allegata), annullando l'ordinanza del tribunale di Rimini che, in sede di giudizio direttissimo, non aveva convalidato l'arresto di un uomo eseguito dai carabinieri per tentato furto aggravato ritenendo che non vi fossero i presupposti per l'arresto da parte dei privati.

Nella vicenda, l'imputato veniva beccato all'interno di un bar mentre infilava la mano all'interno della borsa di una donna, per impossessarsi del contenuto. Il proprietario se ne accorgeva e fermava subito la vittima, avvertendo i carabinieri e bloccando il reo all'interno del locale fino al loro arrivo. Gli agenti sopravvenivano tempestivamente e prelevavano l'imputato traendolo in arresto.

Il giudice di merito negava però la convalida ritenendo non sussistessero i presupposti per l'arresto da parte di privati e il procuratore ricorreva per cassazione.

Per gli Ermellini, il tribunale è in errore.

Il giudice della convalida - infatti evidenziano - avrebbe erroneamente ritenuto che nella specie fosse stata esercitata la facoltà che il codice riconosce al privato di poter procedere - in caso di flagranza e di reati procedibili d'ufficio - all'arresto dell'autore del fatto e considerando la fattispecie al di fuori delle previsioni degli artt. 380 e 383 c.p.p. lo avrebbe negato. Il tentato ladro, invece, era stato soltanto "trattenuto dal personale del locale in attesa dell'arrivo, peraltro immediato, dei Carabinieri che avevano provveduto autonomamente all'arresto".

In una situazione così descritta, sono da ritenersi integrati gli estremi dell'inseguimento dell'indagato ad opera della forza pubblica stante la sostanziale "immediatezza" tra la commissione del fatto-reato, la reazione e l'intervento della forza pubblica.

Per cui l'arresto era stato legittimamente eseguito e il giudice doveva convalidarlo.

Cassazione, sentenza n. 13001/2016

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