Poiché il trasferimento in un'altra dimora impone un mutamento duraturo e apprezzabile dello status libertatis, l'articolo 310 c.p.p. è applicabille

di Valeria Zeppilli - Con la recente sentenza numero 9433/2016 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto da un imputato dinanzi alla decisione del tribunale del riesame di reputare inammissibile l'appello dallo stesso proposto contro l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere il mutamento del luogo degli arresti domiciliari per tornare a dimorare con i propri familiari conviventi.

Per la Cassazione, in particolare, è fuori di dubbio che in tale materia le parti hanno un'ampia possibilità di appello: l'articolo 310 del codice di procedura civile, del resto, fa riferimento alle impugnazioni delle ordinanze in materia di custodia cautelare ricomprendendovi tutti i provvedimenti che hanno ad oggetto la libertà personale, compresi quelli che impongono prescrizioni o le negano.

Inoltre, anche la giurisprudenza ha da tempo precisato che l'impugnazione non è possibile nel caso di provvedimenti che non sono idonei a modificare in maniera apprezzabile e duratura lo status libertatis mentre lo è nei casi in cui i provvedimenti incidano sulla misura cautelare aggravandola o affievolendola.

Dato, quindi, che il trasferimento in un'altra dimora, che è l'oggetto delle richieste del ricorrente, impone indubbiamente un mutamento duraturo e apprezzabile dello status libertatis, l'articolo 310 c.p.p. è perfettamente applicabile, con la conseguenza che l'ordinanza, in materia di misura cautelare, che ha rigettato la richiesta di modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari poteva essere legittimamente appellata.

Il Tribunale di Napoli, quindi, è ora chiamato a un nuovo esame.

Corte di cassazione testo sentenza numero 9433/2016
Vedi anche:
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Valeria Zeppilli

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