Arriva l'apertura di Equitalia che consente la sospensione del fermo indipendentemente da quando sia stata richiesta la rateizzazione

di Valeria Zeppilli - Dal fronte Equitalia arriva un'importante apertura nei confronti dei contribuenti il cui veicolo sia stato sottoposto a fermo amministrativo: l'accesso al pagamento rateale del debito può ora permettere di continuare in ogni caso a circolare con il mezzo. A prescindere dalla data di richiesta della rateizzazione.

Quella che sino a qualche giorno fa era solo una possibilità al vaglio dell'agente della riscossione, oggi è divenuta realtà.

L'innovazione, sostanzialmente, sta nella possibilità per tutti i contribuenti, grazie a un accordo tra Equitalia e P.R.A., di circolare con il proprio mezzo, neutralizzando gli effetti del fermo, una volta che sia stata loro concessa la rateizzazione e sia stata pagata la prima rata.

Ciò indipendentemente dal fatto che la rateizzazione sia stata richiesta in un momento antecedente o successivo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2015.

Con tale provvedimento, attuativo della delega fiscale sulla riscossione, si ricorda, è stato modificato l'art. 19 (comma 1-quater) del d.p.r. n. 602/1973, che nella sua versione attuale recita: "ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca [...] o il fermo [...], solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione".

Con la suddetta modifica, sono stati estesi notevolmente i casi in cui le misure cautelari già applicate non possono essere rimosse automaticamente con l'ammissione al piano di rateazione. La vecchia versione dell'articolo, infatti, prevedeva l'esclusione dalla disciplina solo delle ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione e non anche dei fermi, come nella formulazione attuale.

Il che, in altre parole, comporta l'impossibilità di cancellare il fermo iscritto prima della concessione della dilazione dovendo attendere l'estinzione totale del debito con Equitalia prima di poter tornare a circolare.

Da qui sono scaturite innumerevoli polemiche, cui è seguita l'apertura manifestata dall'agente della riscossione, al fine di rendere più eque le procedure mitigando gli effetti negativi per i contribuenti.

D'ora in poi, insomma (grazie alla linea espressa dallo stesso A.D. di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini), tutti i contribuenti potranno recarsi al P.R.A. per chiedere la sospensione del fermo e ottenerla mostrando un'apposita dichiarazione di rateizzazione rilasciata dall'agente della riscossione, indipendentemente dalla data in cui tale rateizzazione sia stata richiesta, potendo nuovamente circolare con il mezzo.

Il prossimo step, diretto a una semplificazione della procedura, dovrebbe essere quello di evitare anche la dichiarazione di Equitalia e di permettere, con accesso diretto telematico al P.R.A., la sospensione e la cancellazione immediata del fermo.

Non dimentichiamo, in ogni caso, che la sospensione del fermo con possibilità di circolare è cosa ben diversa dalla cancellazione della misura, per la quale è sempre necessario il pagamento di tutto quanto dovuto.

Valeria Zeppilli

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