Se l'oggetto non riguarda le pretese tributarie dello Stato, la competenza è del giudice ordinario

Dott.ssa Floriana Baldino - Un'ordinanza davvero molto interessante è stata recentemente emessa dal Tribunale di Potenza.

Si tratta, più in particolare, di un provvedimento che è derivato da una causa avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità delle somme richieste da Equitalia a titolo di interessi e spese a seguito della rateizzazione degli importi dovuti per contributi previdenziali, nonché per la restituzione di somme indebitamente versate.

Con tale provvedimento, nel dettaglio, il Giudice del Tribunale di Potenza ha sciolto la riserva assunta nel corso del procedimento pendente dinanzi ad esso, al fine di fare chiarezza circa la sua competenza per materia, ritenendo che in ipotesi come quella in discussione la giurisdizione è del giudice ordinario.

Infatti, la controversia, come accennato, non aveva ad oggetto pretese tributarie dello Stato, ma soltanto la legittimità delle somme aggiuntive richieste per gli interessi di mora, l'aggio e le altre spese che sarebbero derivate dalla procedura di riscossione.

Le pretese tributarie dello Stato, invece, non erano in contestazione.

Ecco quindi che la sezione civile del Tribunale, nel caso di specie del Tribunale di Potenza, è perfettamente competente ad occuparsi della questione: la causa deve dunque proseguire dinanzi ad essa.

E' un ordinanza  molto importante se solo si considera che ormai sono numerosi i giudici che si interessano in merito all'accertamento della legittimità di somme richieste a vario titolo da Equitalia.

Senza considerare che sono sempre più frequenti anche i casi in cui si parla di vera e propria usura da parte dell'ente della riscossione (come già evidenziato in questo articolo).

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Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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