L'associazione per delinquere è un reato punito dall'art. 416 c.p., che si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti

Associazione per delinquere: la norma

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L'articolo 416 c.p., nel regolare il reato di associazione per delinquere punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione composta da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

In realtà, anche il solo fatto di partecipare all'associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se (come vedremo) la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione.

I capi soggiacciono alle stesse conseguenze sanzionatorie previste per i promotori.

Si precisa che si tratta di reato comune, in quanto chiunque può essere soggetto attivo.

Ratio legis

Da quanto detto risulta evidente che per la configurabilità dell'associazione per delinquere è sufficiente che vi siano un accordo associativo stabile e un programma di delinquenza volto a commettere una pluralità di delitti.

L'articolo 416 c.p. è volto quindi a tutelare l'ordine pubblico e la sua ratio va individuata nella circostanza che l'organizzazione criminosa crea di per sé allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei delitti.

Elementi costitutivi

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Come detto, l'associazione per delinquere è reato comune.

La condotta è a forma libera.

L'elemento soggettivo, invece, è rappresentato dal dolo specifico, ravvisabile nella coscienza e nella volontà di far parte di un'associazione composta da almeno tre persone con lo scopo di commettere più delitti.

L'associazione per delinquere, inoltre, è un reato di mera condotta e di pericolo, in cui il tentativo è dalla giurisprudenza (sebbene non unanime) ritenuto configurabile solo con riferimento a un'associazione già esistente e della quale si voglia entrare a far parte.

Infine occorre sottolineare che la consumazione avviene nel momento in cui l'associazione si è costituita, indipendentemente dalla commissione dei delitti, e si protrae fintanto che l'associazione stessa perdura, tanto che quello in esame si configura come reato permanente.

La pena per l'associazione per delinquere

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Coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione per delinquere sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre coloro che si limitano a parteciparvi sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Ipotesi aggravate

Se ciò vale in via generale, l'articolo 416 c.p. contempla, tuttavia, anche delle ipotesi aggravate di associazione per delinquere.

Innanzitutto, si applica la reclusione da cinque a quindici anni in caso di brigantaggio, ovverosia quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie.

Nel caso, invece, in cui l'associazione sia diretta a commettere il delitto di riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), quello di tratta di persone (art. 601 c.p.), quello di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o quello di trasporto di stranieri clandestino aggravato (art. 12, co. 3-bis, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la pena è della reclusione da cinque a quindici anni, per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, o da quattro a nove anni, per coloro che ne fanno solo parte.

Sono poi aggravati i casi in cui l'associazione sia diretta a commettere i delitti di prostituzione o pornografia minorile (artt. 600-bis e 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

In tali ipotesi, infatti, si applica la reclusione da quattro a otto anni, per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, o da due a sei anni per coloro che ne fanno solo parte.

Figure speciali di associazione per delinquere

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La legge prevede alcune figure speciali di associazione per delinquere.

Si tratta, innanzitutto, dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, punita a norma dell'articolo 74 del d.p.r. numero 309 del 9 ottobre 1990.

Si tratta, poi, dell'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punita dall'articolo 291-quater del d.p.r. numero 43 del 23 gennaio 1973, introdotto dall'articolo 1 della legge numero 92 del 19 marzo 1993.

Valeria Zeppilli

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