Per la Cassazione non è strumento idoneo a fornire la prova della ricezione
di Valeria Zeppilli - In caso di danni subiti a seguito di incidente stradale, la messa in mora della compagnia di assicurazioni tenuta al risarcimento non può essere validamente inviata via telefax, ma solo la raccomandata con avviso di ricevimento costituisce strumento adeguato. 

Infatti attraverso il telefax non è possibile fornire idonea prova della ricezione dell'apposita lettera da parte del destinatario, nonostante l'utilizzo di una linea dedicata, essendo a tal fine imprescindibile l'utilizzo degli ordinari strumenti di comunicazione o, comunque, di quelli espressamente indicati dal Codice delle assicurazioni1

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15749/2015 pubblicata il 27 luglio (qui sotto allegata)

Secondo il Codice delle assicurazioni, infatti, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti può essere proposta solo dopo che sia decorso un determinato termine rispetto alla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Dalla lettura fatta dalla Cassazione, sembrerebbe dunque che l'utilizzo di tale strumento, laddove sia parte in causa una compagnia di assicurazioni, divenga condizione di procedibilità della domanda giudiziale per ottenere il risarcimento del danno. 

Del resto, oltre ad aver ritenuto irrilevanti i tentativi del danneggiato di provare che la compagnia avesse in effetti ricevuto la messa in mora

, i giudici non hanno dato alcuna importanza neanche al fatto che l'assicurazione interessata, nel caso di specie, aveva fatto esaminare l'auto coinvolta dal sinistro da un proprio perito e aveva anche sottoposto a visita medica il soggetto per le lesioni personali subite a seguito dell'incidente: tali iniziative, infatti, non sono state considerate dalla Corte idonee ad essere messe in relazione univoca con la ritualità della messa in mora



1

Il riferimento in sentenza è all'articolo 22 della legge numero 990/1969, ovverosia al vecchio codice delle assicurazioni, in quanto il sinistro oggetto di causa è avvenuto nel 1989. L'utilizzo della raccomandata a/r, tuttavia, oggi è previsto anche dall'art. 145 del nuovo codice delle assicurazioni, di cui al d.lgs. n. 209/2005. 

Vedi allegato
Valeria Zeppilli

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