Codice della strada - Art. 35. Competenze.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II - ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 35. Competenze.

1. Il Ministero dei lavori pubblici � competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali � competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

2. Il Ministro dei lavori pubblici � autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti e della navigazione � autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.

3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che � posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonch� le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 35 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 13538 del 13/06/2014 si � pronunciata sui profili di responsabilit� del Comune e del pedone, caduto su un marciapiede per essere inciampato nello spuntone di un preesistente palo segnaletico. La Corte, dopo l'interpretazione congiunta degli artt. 14, 35 e 193 del C.d.S, ha ritenuto responsabile della caduta il proprietario della strada, o chi per esso. Lo spuntone del palo sul marciapiede risultava poco visibile ed erano altres� presenti ulteriori ostacoli in prossimit� del punto di caduta del pedone, che pertanto � da ritenere esente da colpe. Dal pedone infatti non si pu� esigere una condotta comportante la sorveglianza del suolo a ogni passo del cammino da percorrere, come se si trattasse di un percorso di guerra.