Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 429 del 05/02/2008)
Le controversie relative all'istituto della d.i.a. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che può, quindi, conoscerle anche qualora investano la cognizione di diritti soggettivi. Il principio, già sancito, a chiare lettere, dall'art. 19, c. 5, L. n. 241/90 e s.m.i., è stato ribadito da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 429 del 05/02/2008), che ha annullato, con rinvio ad altra Sezione, la sentenza emessa dal T.A.R. Puglia, Bari, Sez. Mista, n. 2417/2007. Nello specifico, i giudici di prime cure avevano respinto il ricorso presentato nei confronti di un provvedimento di annullamento degli effetti di una d.i.a. (per la costruzione di un cancello in ferro) sul presupposto che "la controversia
attiene all'esistenza di una servitù e che verte, dunque, in materia di diritti soggettivi
". Il gravame de quo veniva motivato sull'erronea interpretazione, da parte del T.A.R., proprio del disposto dell'art. 19, ultimo comma, della L.P.A., da cui - come dedotto dall'appellante - si può ricavare, inconfutabilmente, la scelta effettuata dal Legislatore di affidare alla giurisdizione esclusiva amministrativa "ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3". Tale locuzione, come indicato nella prefata sentenza, va interpretata nel senso di fare rientrare nell'ambito di applicazione del disposto tutte le questioni che possono insorgere nell'ambito del procedimento attivato mediante lo strumento della dichiarazione di inizio attività. Ovvero, quelle relative ai presupposti, al complessivo iter seguito dalla P.A,, al concreto esercizio dei poteri da parte della stessa., e, infine, "ai provvedimenti inibitori della attività iniziata", ovvero, come rilevato in riferimento alla fattispecie concreta, "alle condizioni legittimanti l'intervento edilizio ed alla correttezza del divieto opposto dall'amministrazione alla sua realizzazione". Trattandosi di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo ha piena cognitio anche qualora siano investiti diritti soggettivi (nel caso di specie - come detto antea - trattatasi di servitù). Al di là dello specifico caso trattato, risolto dal Consiglio di Stato sulla base dei principi generali recati dalla L.P.A., e senza fare riferimento alcuno alla disciplina speciale della d.i.a.
in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001, art. 22 e 23, con le modifiche apportate dal D.L.vo n. 301/2002 e dall'art. 1, c. 558, della L. n. 311/2004), la pronuncia appare importante per il contributo che potrebbe fornire all'annoso dibattito circa la natura giuridica della d.i.a. (particolarmente accesso proprio per quella in materia edilizia). Infatti, l'affermazione di una generalizzata giurisdizione amministrativa potrebbe fornire un ulteriore elemento a quella parte della dottrina (ed anche della stessa giurisprudenza), che, ai fini di argomentare in merito alle iniziative impugnatorie del controinteressato, sostiene come la domanda volta a sostituire i provvedimenti autorizzativi, in uno con il successivo silenzio serbato dall'amministrazione, integrino gli estremi di un vero e proprio atto amministrativo, e non - come pure da altri sostenuto - di diritto privato (in tema, e senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 28/07/05, n. 3479;TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 01/09/05, n. 494; TAR Veneto, Sez. III, 14/10/05, n. 3680; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17/10/05, n. 3819; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 22/02/06, n. 3200; TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 1131/06). Questo, anche se - andando a bene vedere, e sotto altra lente - proprio il carattere "esclusivo" della giurisdizione del G.A. (tale - cioè - da conoscere della lesione sia degli interessi che dei diritti, nonché degli eventuali, connessi riverberi risarcitori), sancito dalla sentenza in commento, sembrerebbe tranciante di ogni diversa questione, e, quindi, non in grado di offrire, al predetto dibattito, alcun contributo decisivo.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: