L'applicabilità dell'articolo 2051 del codice civile ad enti pubblici proprietari o manutentori di strade nel caso in cui si creino situazioni di pericolo per una non prevedibile alterazione dello stato dei luoghi, non dispensa il danneggiato dall'onere di dimostrare "il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

E' quanto chiarisce la corte di cassazione con la sentenza n. 22914 del 14 dicembre 2012. Il caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour riguarda la vicenda di un automobilista che aveva richiesto di essere risarcito dall'ANAS dei danni subiti a seguito di un incidente che si era verificato, suo dire, per la presenza di frammenti di lavori in corso su una strada, frammenti che lo avevano fatto sbandare.

Come si legge in sentenza il danneggiato non ha diritto al risarcimento del danno se la perdita di controllo del mezzo è dovuta all'eccesso di velocità giacché in tal caso la colpa è riconducibile esclusivamente alla sua condotta imprudente.

Oltretutto, spiega la Corte "l'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione".

L'automobilista ora dovrà anche pagare le spese di giudizio nella misura di 4.200 euro.
Vai al testo della sentenza 22914/2012
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