Testimonianza scritta
La prova per testimoni viene assunta, per regola generale, davanti al giudice in udienza, con l'ascolto diretto del testimone. In alcuni casi, tuttavia, può procedersi a testimonianza scritta ex art. 257-bis del codice di procedura civile
- Testimonianza scritta: quando è possibile
- Modello di testimonianza scritta
- Come si fa una testimonianza scritta
- Testimonianza scritta e facoltà di astensione
- Testimonianza scritta: quando non serve il modello
- Testimonianza scritta: l'ascolto del testimone
Testimonianza scritta: quando è possibile
La testimonianza scritta è ammessa ogniqualvolta il giudice lo ritenga opportuno, tenuto conto sia della natura della causa che di ogni altra circostanza a tal fine rilevante.
A prevederla è l'articolo 257-bis del codice di procedura civile.
In tali casi, al testimone viene chiesto di fornire le risposte ai quesiti che gli sono formulati per iscritto ed entro un determinato termine.
Modello di testimonianza scritta
Nel disporre l'assunzione della testimonianza scritta, il giudice dispone anche che la parte che la ha richiesta provveda a predisporre il modello di testimonianza e ne curi la notifica al testimone.
Il modello va predisposto in conformità ai capitoli di prova che sono stati ammessi.
Un modello di dichiarazione testimoniale scritta ex art. 257-bis del codice di procedura civile, è reso disponibile dal ministero della giustizia sul proprio sito.
Come si fa una testimonianza scritta
Chi deve rendere una testimonianza scritta, quindi, non deve fare altro che compilare il modello che gli è stato notificato, rispondendo separatamente a ciascuno dei quesiti e non tralasciando nessuna parte.
Se non è in grado di rispondere a qualche domanda, lo deve indicare, specificandone la ragione.
Una volta compilato debitamente il modello di testimonianza, la deposizione va sottoscritta con firma autenticata su ogni facciata e va spedita in busta chiusa con plico raccomandato o consegnata alla cancelleria del giudice competente.
Se il testimone non vi provvede nei termini stabiliti dal giudice, quest'ultimo può condannarlo a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, che è la stessa stabilita per la mancata comparizione dei testimoni.
Testimonianza scritta e facoltà di astensione
Nel processo civile si applicano le previsioni circa la facoltà di astensione dalla testimonianza di cui agli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, che si occupano del segreto professionale, del segreto d'ufficio e del segreto di stato.
Tale facoltà può essere esercitata, quindi, anche da chi è chiamato a rendere una testimonianza scritta, che, se vuole avvalersene, deve comunque compilare il modello di testimonianza, indicando tutte le proprie generalità e specificando i motivi di astensione.
Testimonianza scritta: quando non serve il modello
In alcuni casi si può prescindere dall'utilizzo del modello di testimonianza.
Ci si riferisce, in particolare, alle ipotesi in cui la testimonianza abbia come oggetto dei documenti di spesa che le parti hanno già depositato, rispetto ai quali la testimonianza scritta può essere resa anche solo attraverso una dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa all'avvocato della parte nel cui interesse è stata ammessa la prova.
Testimonianza scritta: l'ascolto del testimone
Infine va detto che, talvolta, la testimonianza scritta può non risultare sufficiente.
Al giudice, infatti, è data la possibilità di disporre, dopo aver esaminato le risposte o le dichiarazioni rese dal testimone, che questi venga chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
Data aggiornamento 9 marzo 2022