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Il procedimento cautelare

Cos'è il procedimento cautelare, che finalità persegue, chi è competente a conoscerlo, come si instaura, come si svolge e quale può essere il suo esito


Guida di procedura civile

Il procedimento cautelare è un procedimento speciale disciplinato dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, che persegue il fine di cristallizzare una determinata situazione o un certo stato di fatto, che deve essere conservato ai fini di un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti, nell'attesa che si concluda il procedimento ordinario di cognizione nel quale questi ultimi sono giudicati.

Procedimento cautelare: il ricorso

La domanda volta a ottenere un provvedimento cautelare si propone con ricorso, sia quando è proposta ante causam, sia quando è proposta nel corso del processo a cognizione piena.

Il ricorso deve contenere, oltre i requisiti ex art. 125 c.p.c., anche l'indicazione dei mezzi di prova attestanti la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del pericolum in mora, il tipo di provvedimento richiesto e gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda di merito.

Se la domanda è proposta ante causam, il ricorso deve contenere anche la prospettazione della causa di merito, per identificare il nesso di strumentalità.

Procedimento cautelare: la competenza

Prima dell'inizio della causa di merito, la competenza per il procedimento cautelare è del giudice competente a conoscere del merito, con la precisazione che se la competenza per la causa di merito spetta al giudice di pace, il procedimento in esame va incardinato dinanzi al tribunale.

Se, invece, la causa è già pendente per il merito, la domanda va proposta al giudice della stessa.

Procedimento cautelare: come si svolge

Una volta instaurato il procedimento cautelare, il giudice sente le parti, omettendo tutte le formalità che non sono essenziali al contraddittorio, e procede agli atti di istruzione indispensabili nel modo che ritiene più opportuno.

All'esito, provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Conclusione del procedimento cautelare

Il procedimento si conclude con un ordinanza, che può avere contenuto positivo o negativo (per incompetenza, difetto di giurisdizione, difetto dei requisiti di rito o difetto dei presupposti del fumus e del periculum).

In alcune ipotesi, quando vi è urgenza, il giudice se ritiene di poter accogliere il ricorso, pronuncia inaudita altera parte un decreto motivato, con il quale concede in via provvisoria il provvedimento cautelare e fissa l'udienza di comparizione delle parti. A tale udienza, il giudice (in contraddittorio delle parti) può con ordinanza pronunciare un provvedimento negativo o positivo.

Con lo stesso provvedimento di rigetto il giudice condanna alle spese la parte soccombente e, tale condanna è immediatamente esecutiva (art. 669septies c.p.c., così come modificato dalla Riforma del 2009).

Infine, la L.69/2009 ha inserito, anche, un nuovo comma nell'art. 669octies c.p.c., il quale prevede espressamente che il giudice, quando emette un provvedimento anticipatorio prima dell'inizio della causa di merito, deve provvedere sulle spese del procedimento cautelare.

Aggiornamento: dicembre 2019