I requisiti del contratto
Quali sono i requisiti essenziali del contratto la cui assenza determina la nullità, in cosa consistono e la differenza con gli elementi accidentali
Il contratto, per potersi reputare valido ed efficace, deve avere specifici requisiti, da ritenersi essenziali. La loro mancanza, infatti, ne determina la nullità.
- Quali sono i requisiti del contratto
- Requisiti del contratto: l'accordo delle parti
- Requisiti del contratto: la causa
- Requisiti del contratto: oggetto e forma
- Requisiti essenziali ed elementi accidentali del contratto
Quali sono i requisiti del contratto
L'elenco dei requisiti essenziali del contratto è contenuto nell'articolo 1325 del codice civile, che l'individua nei seguenti:
- accordo delle parti;
- causa;
- oggetto;
- forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Requisiti del contratto: l'accordo delle parti
L'accordo delle parti si ha quando queste concordano su tutti gli elementi del contratto e, quindi, quando queste condividano l'intero programma negoziale.
Requisiti del contratto: la causa
Per quanto concerne la causa del contratto, disciplinata dagli articoli 1343 e seguenti del codice civile, numerose sono le teorie elaborate dalla dottrina circa la sua natura giuridica e il suo fondamento.
Volendo riportare in poche parole le più diffuse, secondo le teorie soggettivistiche essa rappresenta la somma degli scopi perseguiti dalle parti, mentre, secondo le tesi oggettivistiche, è la funzione obiettiva economico-sociale del negozio oppure la funzione giuridica dell'atto, intesa in senso oggettivo.
Non solo dalla mancanza, ma anche dall'illiceità della causa scaturisce la nullità del contratto, vizio che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., è determinato altresì dalla mancanza di uno dei requisiti essenziali e dalla contrarietà rispetto a norme imperative (salvo che la legge disponga diversamente), dall'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 c.c., dalla mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c. e negli altri casi stabiliti dalla legge (cfr. artt. 190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972 del codice civile).
Requisiti del contratto: oggetto e forma
Proseguendo nell'individuazione degli elementi essenziali del contratto, mentre l'oggetto può essere definito come il bene materiale o immateriale per conseguire il quale le parti porgono in essere il contratto, la forma è la modalità attraverso la quale la volontà dei contraenti si manifesta e si rende esteriormente visibile, divenendo idonea ad assumere rilevanza giuridica.
Nei casi in cui la forma è prevista a pena di nullità (il che avviene, di regola, ogni qual volta il legislatore ha ritenuto importante precostituire una prova documentale circa l'avvenuta stipula, ad esempio perché trattasi di transazioni relative a cose di notevole valore, come i beni immobili), si parla di c.d. forma "ad substantiam".
Ciò vuol dire che il contratto deve essere redatto secondo quella determinata forma, altrimenti sarebbe colpito dalla tipologia d'invalidità più grave che l'ordinamento giuridico contempli, come abbiamo appena visto.
Requisiti essenziali ed elementi accidentali del contratto
I requisiti essenziali del contratto appena analizzati, laddove mancanti, determinano come detto la nullità del contratto.
Proprio sul piano degli effetti, essi si contrappongono agli elementi accidentali del negozio, che possono anche mancare senza che ciò infici la validità del contratto. Se presenti, tuttavia, devono rispettare la disciplina della legge.
Sono elementi accidentali:
- la condizione
- il termine
- l'onere
Aggiornamento: gennaio 2020