Si tratta del provvedimento che di fatto accerta l'esistenza del diritto vantato dal creditore e che fa da presupposto per procedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore. In base all'art. 474 c.p.c., il diritto oggetto del titolo esecutivo deve essere certo, liquido ed esigibile.

Si distinguono titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali. Sono titoli esecutivi giudiziali:

- la sentenza

- il decreto ingiuntivo non opposto

- l'ordinanza di convalida di sfratto

- le ordinanze e i verbali ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva.

Sono titoli esecutivi stragiudiziali:

- i titoli di credito come la cambiale e l'assegno

- la scrittura privata autenticata

- gli atti ricevuti da notai o da altri pubblici ufficiali.