Quando si parla di scissione societaria si fa riferimento a un istituto di diritto commerciale con cui si procede al trasferimento del patrimonio verso un o più società nuove. L'istituto è regolato dall'art. 2506 c.c. che ne individua due forme:

- scissione totale, che si ha quando il patrimonio sociale viene trasferito totalmente a una o più società dette beneficiarie;

- scissione parziale, che ricorre quando la società originaria mantiene in capo a sé una porzione del suo patrimonio.

La scissione può essere ancora proporzionale o non proporzionale, a seconda se i soci della società scissa abbiano o meno nella società beneficiaria la stessa percentuale di partecipazione rispetto a quella precedentemente detenuta.