Si tratta dell'istituto giuridico che fa riferimento all'ipotesi in cui le parti pongono il consenso per la stipulazione di un certo negozio, ma hanno intenzioni differenti. Infatti, si parla di simulazione assoluta quando i contraenti in realtà non vogliono addivenire ad alcuna contrattazione e di simulazione relativa se intendono porre in essere un atto diverso da quello stipulato. A differenza di come avviene nella riserva mentale, nella simulazione la volontà differente è comune ad entrambe le parti e viene delineata mediante un accordo simulatorio, posto in essere in precedenza o contemporaneamente al negozio simulato.

Oltre a quest'ultimo elemento, nella simulazione rilevano anche l'accordo dissimulato, inteso come il negozio realmente voluto dalle parti, la causa simulandi, ossia lo scopo per il quale si effettua la simulazione, ed eventualmente la controdichiarazione scritta, cioè l'accordo intrattenuto separatamente dai contraenti.

Ai sensi dell'art. 1414 c.c., il negozio dissimulato può produrre effetti nel momento in cui rispetta i requisiti di forma e sostanza stabiliti dalla legge.