Il peculato è un reato proprio disciplinato dall'art. 314 c.p.; questo ricorre quando il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) si appropria del denaro o di altra cosa mobile altrui di cui esso ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio o del suo lavoro. La fattispecie è procedibile d'ufficio ed è punita con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Tuttavia, la pena scende a sei mesi fino a tre anni di reclusione se il soggetto attivo della condotta ha agito per farne un uso momentaneo della cosa per poi averla restituita al termine dell'utilizzazione. Quest'ultima ipotesi è definita peculato d'uso e richiede il dolo specifico come elemento soggettivo della condotta; diversamente dal peculato ordinario per il quale è sufficiente il dolo generico.

In ogni caso, la disciplina del peculato è volta alla tutela del patrimonio e del prestigio della Pubblica Amministrazione.