Si tratta di un istituto processual-penalistico tramite il quale si dà sospensione al procedimento in corso per dare l'opportunità all'imputato di porre rimedio alle conseguenze del reato posto in essere, mediante lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per un certo periodo di prova. Laddove la prova dovesse terminare con esito negativo, il processo riprende dalla fase in cui ha avuto interruzione; laddove la prova invece dovesse concludersi con esito positivo, il giudice dispone il proscioglimento per estinzione del reato.

La messa alla prova è stata introdotta con la L. 67/2014 ed è un istituto applicabile nel momento in cui sussistono determinati presupposti; nel dettaglio, è previsto che la richiesta per accedere a questa modalità di esecuzione della pena sia formulata dallo stesso indagato/imputato o per mezzo del suo procuratore speciale, in via orale o scritta, e che sia corredata da un apposito programma che ne disciplina il trattamento, elaborato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna competente. Inoltre, la messa alla prova non è applicabile a ogni sorta di reato, ma solo nel caso in cui si proceda per reati puniti con la pena della reclusione fino a quattro anni, con pena pecuniaria o per i quali vige la citazione diretta a giudizio.