Un contratto viene colpito da invalidità allorquando uno dei suoi elementi essenziali risulta essere illecito o manchi del tutto. L'invalidità quindi è una condizione patologica dell'atto negoziale, che impedisce a questo di produrne gli effetti o comunque ne produce in via temporanea, fino a quando cioè l'invalidità non diviene oggetto di giudizio.

L'invalidità del contratto dà vita a ipotesi di nullità e annullabilità. La prima rappresenta la forma più grave e comporta la totale inefficacia dell'atto, è imprescrittibile e insanabile; si distingue una nullità totale o parziale a seconda se l'invalidità colpisce tutto il contratto o soltanto delle parti di questo.

L'annullabilità invece si caratterizza dal fatto che il contratto continua a produrre i propri effetti fino a che la parte legittimata non presenti azione di annullamento e comunque ha un carattere meno grave rispetto alla nullità; l'annullamento ha effetto retroattivo e comporta che le prestazioni nel frattempo eseguite vengano restituite, ristabilendo quindi lo stato precedente alla stipulazione.