Quando si parla di ingiuria si fa riferimento alla condotta offensiva del decoro e della dignità di una persona presente nel momento in cui si verifica l'offesa stessa. Quello dell'ingiuria era in precedenza un delitto previsto dall'art. 594 c.p., il quale prevedeva una procedibilità a querela della persona offesa e una pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino 516 euro per la fattispecie semplice nonché la reclusione fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro per la fattispecie aggravata.

Tuttavia, in seguito al D.Lgs. 7/2016, tale disposizione è stata abrogata e il delitto di ingiuria è stato di fatto depenalizzato, prevedendo altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria civile che va da un minimo di 100 euro a un massimo di 8.000 euro per la forma semplice o di un minimo di 200 euro fino a un massimo di 12.000 euro per la forma aggravata. La sanzione è disposta dal giudice civile in merito a un procedimento iniziato dalla persona offesa e volto all'ottenere un apposito risarcimento danni.

In ogni caso, il bene giuridico tutelato dalla normativa in tema di ingiuria è rappresentato dalla reputazione che gli altri consociati hanno del soggetto offeso, la cui lesione è ricompresa nel concetto di danno morale.