Istituto giuridico introdotto in Italia con la L. 898/1970 che ne indica anche le ipotesi di applicabilità, il divorzio è un istituto giuridico con il quale si decreta la fine di un vincolo matrimoniale e quindi la cessazione degli effetti civili derivanti da esso. Si distingue dall'annullamento poiché quest'ultimo comporta il disconoscimento di un vincolo già viziato in partenza.

Si rilevano il divorzio congiunto, nel quale il ricorso è presentato con accordo di entrambi i coniugi, e il divorzio giudiziale, in cui manca l'accordo e pertanto il ricorso può essere presentato unilateralmente da un solo coniuge.

Il divorzio è preceduto in genere da un periodo di separazione pari a tre anni, durante i quali il vincolo del matrimonio è ancora valido e i coniugi possono sempre ricorrere alla loro riconciliazione.